{"id":1056,"date":"2012-05-14T18:31:19","date_gmt":"2012-05-14T18:31:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.torellistudio.com\/?p=1056"},"modified":"2015-01-10T19:58:28","modified_gmt":"2015-01-10T18:58:28","slug":"dpr-15111-nuovo-regolamento-di-semplificazione-di-prevenzioni-incendi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.torellistudio.com\/studio\/dpr-15111-nuovo-regolamento-di-semplificazione-di-prevenzioni-incendi\/","title":{"rendered":"DPR 151\/11 Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" class=\"alignright\" src=\"http:\/\/www.romaeasy.it\/wp-content\/uploads\/2011\/10\/incendio-al-mondialpark-sulla-casilina.jpg\" alt=\"\" width=\"328\" height=\"246\" \/>\u00c8 stato pubblicato il 22 settembre sulla\u00a0<abbr title=\"Gazzetta Ufficiale\">G.U.<\/abbr>\u00a0il\u00a0<abbr title=\"Decreto del Presidente della Repubblica\">D.P.R.<\/abbr>\u00a01 agosto 2011,\u00a0<abbr title=\"numero\">n.<\/abbr>\u00a0151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.<\/p>\n<p>Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge del 30 luglio 2010,\u00a0<abbr title=\"numero\">n.<\/abbr>\u00a0122 in materia di snellimento dell&#8217;attivit\u00e0 amministrativa, individua le attivit\u00e0 soggette alla disciplina della prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente agli adempimenti da parte dei soggetti interessati.<\/p>\n<p>La nuova disciplina tiene ovviamente conto degli effetti che l&#8217;avvento della segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 (legge\u00a0<abbr title=\"numero\">n.<\/abbr>\u00a0122\/2010) dispiega, seppure con le limitazioni gi\u00e0 descritte, sui procedimenti di competenza del Corpo Nazionale, nonch\u00e9 di quanto previsto dal regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attivit\u00e0 produttive (S.U.A.P.), di cui al\u00a0<abbr title=\"Decreto del Presidente della Repubblica\">D.P.R.<\/abbr>\u00a07 settembre 2010,\u00a0<abbr title=\"numero\">n.<\/abbr>\u00a0160.<\/p>\n<p>Per la prima volta, in una materia cos\u00ec complessa, viene concretamente incoraggiata un&#8217;impostazione fondata sul principio di proporzionalit\u00e0, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l&#8217;impresa e all&#8217;effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.<\/p>\n<p>In primo luogo, il nuovo regolamento attualizza l&#8217;elenco delle attivit\u00e0 sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalit\u00e0, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravit\u00e0 del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessit\u00e0 che contraddistingue l&#8217;attivit\u00e0 stessa.<\/p>\n<p>In secondo luogo, il provvedimento individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati, pi\u00f9 semplici rispetto agli attuali procedimenti, con riguardo alle attivit\u00e0 ricondotte alle categorie A e B.<br \/>\nGrazie alla individuazione di distinte categorie, A, B e C, \u00e8 stato possibile effettuare una modulazione degli adempimenti procedurali e, in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>nella categoria A sono state inserite quelle attivit\u00e0 dotate di &#8216;regola tecnica&#8217; di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessit\u00e0, legato alla consistenza dell&#8217;attivit\u00e0, all&#8217;affollamento ed ai quantitativi di materiale presente;<\/li>\n<li>nella categoria B sono state inserite le attivit\u00e0 presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessit\u00e0, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessit\u00e0 inferiore al parametro assunto per la categoria &#8216;superiore&#8217;;<\/li>\n<li>nella categoria C sono state inserite le attivit\u00e0 con alto livello di complessit\u00e0, indipendentemente dalla presenza o meno della &#8216;regola tecnica&#8217;.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In linea con quanto stabilito dal nuovo quadro normativo generale, sono state quindi aggiornate e riadattate le modalit\u00e0 di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ci\u00f2 che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformit\u00e0 antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilit\u00e0, le verifiche in corso d&#8217;opera, la voltura, prevedendo sia il caso in cui l&#8217;attivazione avvenga attraverso lo Sportello Unico per le attivit\u00e0 produttive sia l&#8217;eventualit\u00e0 che si proceda direttamente investendo il Comando Provinciale\u00a0<acronym title=\"Vigili del Fuoco\">VV.F.<\/acronym>\u00a0competente per territorio.<\/p>\n<p>Nelle more dell&#8217;emanazione del nuovo regolamento recante la disciplina delle modalit\u00e0 di presentazione delle istanze per l&#8217;avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, continueranno a trovare applicazione le disposizioni contenute nel\u00a0<abbr title=\"Decreto Ministeriale\">D.M.<\/abbr>\u00a04 maggio 1998.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stato pubblicato il 22 settembre sulla\u00a0G.U.\u00a0il\u00a0D.P.R.\u00a01 agosto 2011,\u00a0n.\u00a0151, riguardante lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. 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