{"id":1142,"date":"2012-06-14T08:53:29","date_gmt":"2012-06-14T08:53:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.torellistudio.com\/?p=1142"},"modified":"2015-03-21T11:14:02","modified_gmt":"2015-03-21T10:14:02","slug":"dm-16-03-2012-adeguamento-strutture-ricettive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.torellistudio.com\/studio\/dm-16-03-2012-adeguamento-strutture-ricettive\/","title":{"rendered":"DM 16.03.2012 &#8211; Adeguamento strutture ricettive"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_2053\" style=\"width: 194px\" class=\"wp-caption alignright\"><a href=\"https:\/\/www.torellistudio.com\/studio\/wp-content\/uploads\/2012\/06\/images-2.jpg\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-2053\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-2053\" src=\"https:\/\/www.torellistudio.com\/studio\/wp-content\/uploads\/2012\/06\/images-2.jpg\" alt=\"Studio Torelli\" width=\"184\" height=\"274\" \/><\/a><p id=\"caption-attachment-2053\" class=\"wp-caption-text\">DM 16.03.2012 &#8211; Adeguamento strutture ricettive<\/p><\/div>\n<p>E\u2019 stato pubblicato, sulla G.U. del 30.03.2012 n. 76, il DM 16.03.2012 relativo al piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994, che non abbiano ancora completato l&#8217;adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.<br \/>\nRicordiamo che il Decreto-Legge 29 dicembre 2011, n. 216 \u201cProroga di termini previsti da disposizioni legislative\u201d, all\u2019art. 15 comma 7 &#8211; cos\u00ec come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 14\/2012 &#8211; ha prorogato il termine di adeguamento delle strutture ricettive esistenti, ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, al 31 dicembre 2013.<br \/>\nIl piano straordinario deve indicare il programma di adeguamento alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi che i titolari intendono realizzare entro il sopracitato temine di scadenza.<br \/>\nL\u2019ammissione al piano \u00e8 consentita alle strutture che dimostrino il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, di cui all\u2019art. 5 dello stesso DM 16.03.2012, alla data di entrata in vigore del decreto (30.04.2012), come di seguito sintetizzati.<\/p>\n<ol>\n<li>Servizio interno di sicurezza integrativo, permanentemente presente durante l&#8217;esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, al fine di consentire un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all&#8217;esodo.<\/li>\n<li>Impianti elettrici realizzati in conformit\u00e0 della L. 186\/68 e presenza dell\u2019illuminazione di sicurezza con le caratteristiche di cui al punto 9 del DM 09.04.1994.<\/li>\n<li>Presenza del sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio (p.to 10 del DM 09.04.1994)<\/li>\n<li>Dotazione di estintori, di capacit\u00e0 estinguente non inferiore a 13A89BC, installati in ragione di uno ogni 200 mq di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano (p.to 11 del DM 09.04.1994)<\/li>\n<li>Realizzazione, solo per strutture con un numero di posti letto superiore a 100, di un impianto di rilevazione incendi (p.to 12 del DM 09.04.1994)<\/li>\n<li>Presenza della segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81\/08 (p.to 13 del DM 09.04.1994)<\/li>\n<li>Gestione della sicurezza (p.to 14 del DM 09.04.1994) con particolare riferimento al mantenimento in efficienza dei sistemi di vie di uscita, dei mezzi e gli impianti antincendio, degli impianti elettrici, degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.<\/li>\n<li>Addestramento del personale mediante partecipazione, almeno 2 volte l&#8217;anno, a riunioni di addestramento e di allenamento all&#8217;uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso, nonch\u00e9 a esercitazioni di evacuazione dell&#8217;immobile sulla base di un piano di emergenza opportunamente predisposto (p.to 15 del DM 09.04.1994);<\/li>\n<li>Apposizione delle istruzioni di sicurezza relative al comportamento del personale e del pubblico in caso di sinistro da esporre all\u2019ingresso, a ciascun piano e all\u2019interno di ogni camera (p.to 17 DM 09.04.1994);<\/li>\n<li>Conformit\u00e0 alle norme della larghezza delle vie di uscita nonch\u00e9 della larghezza totale delle uscite (p.ti 20.2, 20.3 e 20.5 DM 09.04.1994).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dovr\u00e0 quindi essere prodotta al Comando VV.F., entro il 30.05.2012:<\/p>\n<ul>\n<li>domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento;<\/li>\n<li>richiesta di valutazione del progetto per l\u2019attivit\u00e0 66 cat. B o C (o, se gi\u00e0 in possesso, estremi dell\u2019approvazione del progetto di adeguamento);<\/li>\n<li>il programma di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il Comando VVF, entro 60 giorni dal ricevimento dell\u2019istanza effettuer\u00e0 i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza e si esprimer\u00e0 sull\u2019ammissione del piano straordinario.<br \/>\nIn caso di omessa presentazione dell&#8217;istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l&#8217;adeguamento antincendio delle strutture delle strutture ricettive, verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 151\/2011.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E\u2019 stato pubblicato, sulla G.U. del 30.03.2012 n. 76, il DM 16.03.2012 relativo al piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994, che non abbiano ancora completato l&#8217;adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi. 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