VALUTAZIONE DEI RISCHI ELETTRICI



Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art.80, il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

Dal punto di vista sanzionatorio, il primo comma dell’art. 80 non è punito. E’ però prevista la pena dell’arresto da tre a sei mesi, o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per la mancata valutazione del rischio elettrico.

Tale valutazione è evidentemente necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate al comma 3 dell’art. 80, anch’esso punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Lo “Studio elettrotecnico Per.Ind. Torelli s.s.” grazie al team di esperti è in grado di seguire passo-passo il cliente nella organizzazione delle pratiche, individuare le criticità impiantistiche, coordinare e progettare gli adeguamenti necessari, e tutto quanto risulta necessario per il mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti.