Protezione strutture contro i fulmini
Dal 1° marzo 2013 è in vigore la seconda versione della norma CEI EN 62305 dove è richiesta obbligatoriamente la redazione di relazione tecnica relativa alla valutazione del rischio dovuta al fulmine (la precedente edizione era del 2006).
Essendo una norma che valuta un rischio, tutte le valutazioni del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione devono essere rivalutate come richiesto anche dal Decreto 81/08 (Sicurezza sul Lavoro).
Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro che deve provvedere per legge all’aggiornamento della relazione tecnica della valutazione del rischio di fulminazione dalle scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
Per verificare se è obbligatorio adottare misure di protezione o per verificare la rispondenza degli impianti parafulmini esistenti alla nuova Norma CEI 81-10 è necessario eseguire la preliminare “valutazione del rischio dovuto al fulmine”.
OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE TECNICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AL FULMINE
L’art. 17 del D.Lgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) obbliga il datore di lavoro ad effettuare “la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”. L’art. 84 del D.Lgs 81/2008 (e s. m. dlgs 106/2009) specifica che “il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”. La Norma CEI 81-10 indica che “la valutazione del rischio deve essere eseguita per tutte le strutture in conformità alla Norma CEI 62305/2 e devono essere individuate le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla Norma stessa”. Le valutazioni del rischio fulminazione da scariche atmosferiche fatte con la prima versione della norma CEI 62305 devono essere rivalutate, in base a quanto affermato nel Testo Unico della Sicurezza sul lavoro (Decreto 81/08) il quale afferma: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali” (art. 29, comma 3). Il destinatario dell’obbligo in questione è il datore di lavoro e non l’impiantista, il quale però, in qualità di consulente, è opportuno segnali tale necessità ai propri clienti. Il datore di lavoro che non aggiorna l’analisi del rischio, viola il DLgs 81/08 ed è sanzionato con un ammenda da 2000 € a 4000 €, D.Lgs. 81/08, art.55, comma 3.
La norma CEI 81-3 che forniva i valori di fulminazione è ancora valida?
Purtroppo no. La norma CEI 81-3 è stata abrogata ed in alcuni casi i nuovi valori di fulminazione possono cambiare notevolmente. Ecco perchè è necessario rifare la valutazione del rischio.