DM 37/08 Quando serve il progetto impianto elettrico 254


Studio Torelli

Normative DM37/08

Il progetto elettrico è l’elaborazione dei documenti tecnici che permetteranno la costruzione dell’impianto:
• nel rispetto delle norme tecniche di sicurezza;
• tenendo conto del contesto e dei fattori ambientali in cui dovrà operare;
• tecnicamente corretto a svolgere le funzioni previste.

Dopo la redazione del progetto, anche solo di tipo preliminare, sarà possibile richiedere alle Ditte installatrici la formulazione del preventivo, basato sul contenuto del progetto, così che le singole offerte possano essere effettivamente raffrontate.
Per quanto questa prassi sia ovvia, spesso viene ignorata, chiedendo prima il preventivo per l’installazione dell’impianto a più installatori, ottenendo da ognuno la proposta di ciò che reputa più opportuno realizzare. Le offerte ricevute risultano poi non paragonabili e di conseguenza si è portati a scegliere l’offerta apparentemente più vantaggiosa sotto l’aspetto economico, con il rischio che non sia adeguata a soddisfare le esigenze di sicurezza e funzionalità che verranno poi prescritte nella successiva fase di progetto, questo non perché non sia bravo l’installatore, ma perché gli viene chiesto di redarre un preventivo occupandosi anche di stabilire le condizioni di funzionalità e di sicurezza che non necessariamente rientrano nelle sue competenze. E’ già difficile essere un buon installatore, chiedergli anche di essere un buon progettista potrebbe essere fuori luogo, per non parlare poi del conflitto di interesse.

In alcuni casi come ad esempio gli impianti elettrici destinati ai cantieri edili, o alle abitazioni ad uso residenziale non eccedenti una specifica superficie abitabile, non è richiesto il progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, in alternativa può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

In tutte le altre circostanze invece l’impianto deve essere obbligatoriamente progettato da un professionista iscritto in un albo professionale, nel campo di specializzazione tecnica richiesta.

Queste regole sono indicate nel decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, che contiene prescrizioni sulla sicurezza degli impianti e che ha sostituito la precedente legge n. 46 del 1990.

L’art. 1 del DM 37/08 indica a quali tipologie di impianti e a quale settore tecnico il decreto si rivolge:

Art. 1 “Ambito di applicazione”
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

Un altro articolo del decreto, utile a chiarire l’aspetto obbligatorio della progettazione, è il seguente:

Art. 5. “Progettazione degli impianti”

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, e’ redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta…

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti elettrici per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri quadri;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

Quindi in relazione agli articoli citati, possiamo riassumere che:
Il progetto è obbligatorio per qualsiasi destinazione d’uso dell’immobile, che comprende ambienti o strutture di tipo civile, industriale, commerciali o altro, che abbiano una delle seguenti caratteristiche o limiti dimensionali:
• la superficie dell’ambiente maggiore di 200 mq (400 mq per locali di singole unità abitative);
• la potenza impegnata superiore a 6 kW;
• utenze alimentate a tensioni maggiori di 1000 V ( ad esempio con cabine elettriche);
Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di ogni genere, sono soggetti a normativa speciale del CEI, cioè:
• adibiti a locali medici;
• soggetti a maggior rischio in caso di incendio;
• soggetti a rischio di esplosione;

E’ inoltre obbligatorio anche per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per edifici maggiori di 200 mc.

Gli impianti elettronici sono sempre progettati quando saranno installati negli immobili i cui impianti elettrici sono soggetti all’obbligatorietà del progetto. Questi possono essere impianti di rivelazione incendi, impianti di allarme antifurto, ecc.


Studio elettrotecnico Torelli ss

Lo studio è disponibile per fornire eventuali chiarimenti o approfondimenti sull’argomento

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DM 37/08 | Normative

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254 commenti su “DM 37/08 Quando serve il progetto impianto elettrico

  • rosario

    Ottimo riassunto………………cosa rischierebbe l’installatore di turno che non richieda l’ausilio di un progettista per realizzare un impianto elettrico in una villetta indipendente di 450 mq calpestabili, ovviamente rilasciando una Di.Co senza allegati e senza aver indicato di aver rispettato il progetto? Rischia anche il proprietario?

    grazie mille

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Se la legge chiede il progetto di un professionista per un certo tipo di impianti come nel caso in oggetto, vuol dire che secondo la legge l’impresa installatrice non ha le competenze necessarie per eseguire tali impianti senza progetto.
      L’impresa che ha eseguito ugualmente l’impianto senza progetto del professionista ha svolto un lavoro non di sua competenza e dunque la DICO che ha rilasciato è senza valore, anche perché priva del progetto richiesto in allegato.
      Ovviamente il mancato rispetto della legge prevede delle sanzioni. Alcune violazioni tipiche rispetto al DM 37/08 sono:
      • Il committente affida lavori sugli impianti ad impresa non abilitata da € 103 a € 506
      • L’installatore realizza una tipologia di impianto per la quale non è abilitato da € 1.032 a € 10.320
      • L’impianto realizzato senza il progetto del professionista, ove obbligatorio (sanzione per il committente e l’impresa installatrice) da € 1.032 a € 10.320
      • L’impresa installatrice non rilascia la DICO da € 100 e € 1.000
      • Il proprietario dell’impianto non fa predisporre la DIRI in assenza della DICO (impianti post 13/03/1990 e ante 27/03/2008) da € 100 e € 1.000
      • Il proprietario non esegue una regolare manutenzione dell’impianto da € 1.000 e € 10.000

  • SAVIO

    Salve sono un installatore elettrico, dovrei installare un nuovo impianto elettrcio in un locale adibito ad uso commerciale (Negozio di Abbigliamento) di circa 60mq con un richiesta di fornitura elettrica di 3,0 KW,
    Mi occorre sapere se è indispensabile il progetto redatto da un professionista.
    Grazie in anticipo

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Nel caso specifico, trattandosi di un nuovo impianto elettrico in un locale adibito ad uso commerciale (Negozio di Abbigliamento) di circa 60mq con una richiesta di fornitura elettrica di 3,0 kW, non vige l’obbligo di progettazione redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste in quanto le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata inferiore a 6 kW e con superficie inferiore a 200 mq.

  • VALERIO

    Salve,da poco sono diventato un installatore con P.IVA. Volevo sapere se per modificare un impianto di illuminazione su dei garage multipiano con fornitura elettrica superiore a 6kw,serve il progetto?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Trattandosi di parcheggio multipiano suppongo che si tratti di attività soggetta al DPR 151/11 (attività 75), inoltre sarà quasi sicuramente superiore a 200mq.
      Dal DM37/08 art.5 comma 2 si legge che l’obbligo di progettazione c’è nei seguenti casi:
      “c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
      h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. “

      Di conseguenza direi che il progetto è obbligatorio.

      • michele

        Salve, la redazione di progetto da parte di professionista è sempre auspicabile ma non obbligatoria in taluni casi; dipende anche dal tipo di intervento. Non è ad esempio soggetto ad obbligo di progetto, responsabile tecnico o professionista, l.intervento di manutenzione straordinaria. Pertanto se ad esempio in un circuito luce aggiungo un corpo illuminante, in impianto soggetto a progetto prof, non occorre nuovo progetto ma solo la dico per man straord. Spero che questo piccolo contribuito possa essere utile.

  • Electrical

    Salve.
    Quando nel DM 37/08 si parla di obbligo di progetto per impianto elettrico in unità abitativa con superficie maggiore di 400mq si tiene conto del solo appartamento o si calcolano eventuali superfici di giardini e terrazzi?
    Sto per realizzare l’impianto elettrico in un appartamento a PT (superficie 200mq) con giardino (superficie 300mq) con superficie totale maggiore di 400mq. C’è l’obbligo del progetto da parte di professionista abilitato?
    Grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Secondo una mia interpretazione quando si parla di 400mq si considerano tutte le superfici servite dall’impianto elettrico, comprenderei quindi i terrazzi facenti parte dell’unità abitativa, mentre escluderei il giardino essendo all’esterno dalla unità abitativa. Qualora però si ricadesse nell’obbligo di progettazione, questa dovrà comprendere tutti gli impianti sottesi al contatore, quindi anche il giardino.

  • Zaccaria Di Cristofaro

    Volevo avere delucidazioni sull’obbligatorietà del progetto nei luoghi di lavoro (uffici), anche se per potenza e superfice non vengono superati i valori indicati nel DM 37/08.
    Secondo un progettista con cui collaboriamo c’è l’obbligatorietà secondo quanto previsto nel DPR 547 e successivo 81/08.
    Può aiutarmi?
    grazie e complimenti.
    DZC

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Il D.Lgs 81/08 è allineato al D.M. 37/08 dove viene richiesto l’obbligo di progetto solo nei casi previsti dall’art.5.
      Nel caso specifico quindi se non c’è l’obbligo di progetto secondo il DM 37/08 non è richiesto neppure dal D.Lgs 81/08 in quanto un impianto costruito secondo le normative in vigore e nel rispetto dei limiti imposti è da ritenersi sufficientemente sicuro e correttamente dimensionato.

  • Zaccaria Di Cristofaro

    Effettivamente questo è quello che avevo considerato anche io.
    Però mi è stato fatto notare che nel 818 titolo III, capo III, art. 81 punto 1, non sia proprio così la cosa, siamo nuovamente difronte alle solite italianate?
    Grazie
    saluti
    DZC

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Attenzione l’art.81 dice che gli impianti devono essere progettati, ma non specifica da chi. Lo fa il D.M. 37/08 dove chiarisce che in tutti gli impianti complessi, ovvero quegli impianti rientranti nell’art.5 è obbligatorio il progetto redatto da un professionista abilitato.
      In tutti gli altri casi il progetto può essere eseguito dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
      Con questo spero di aver fugato ogni dubbio.
      Grazie per l’interesse al Blog

  • massimo

    Buon giorno,
    volevo capire se il progetto è obbligatorio anche nei casi di realizzazione di impianti FV.
    o si segue quanto indicato per gli impianti di produzione.
    Per tanto per gli impianti sotto i 6kW e sotto i 400mq è sufficiente uno schema unifilare?

    Saluti

    MC

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      La realizzazione di un impianto fotovoltaico, connesso all’impianto utilizzatore esistente, costituisce un ampliamento dello stesso e non la realizzazione di un nuovo impianto. Tale impianto è soggetto ad obbligo di progetto di un professionista se ricorre almeno una delle due condizioni:
      a) l’impianto utilizzatore, al quale l’impianto fotovoltaico viene connesso, è soggetto ad obbligo di progetto da parte di un professionista;
      b) l’impianto fotovoltaico ha potenza nominale >6kW

  • germano di filippo

    Buon giorno, dovrei rifare l’impianto elettrico di un autorimessa che prima era di proprietà di un condominio con circa 8 posti auto divisi da muro ma senza serranda, ora è stato acquistato da una ditta di vigilanza che ne vuole fare la rimessa per i suoi veicoli (circa 9). l’impianto comprende l’illuminazione, le luci di emergenza, la realizzazione di un bagno, ed un ufficio. tale garage si trova a livello strada chiuso da cancello, la potenza impiegata non supera i 6KW mi hanno chiesto la certificazione preventiva ante lavori, la domanda è: posso rilasciare la dichiarazione di conformità prima di aver fatto i lavori e soprattutto se serve un progetto redatto da persona qualificata? La ringrazio anticipatamente. Germano

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      La DICO è un documento importante dove l’installatore dichiara di aver realizzato un impianto a regola d’arte. Se non ha installato l’impianto ovviamente non lo può dichiarare. Per quanto riguarda il progetto redatto da tecnico abilitato deve verificare oltre alla potenza, che deve essere inferiore a o uguale a 6kW, anche che non superi la superficie di 200 m² in quanto “attività produttiva, al commercio, al terziario e ad altri usi”. Trattandosi inoltre di attività comprensiva di deposito automezzi sarà necessario avere dalla committenza valutazione dei rischi per accertare che si tratti di attività priva di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. Qualora non risultasse ambiente ordinario, per le motivazioni sopra descritte, il progetto redatto da professionista sarà comunque obbligatorio.

      • germano di filippo

        Buona sera, ringrazio per la risposta, volevo farvi sapere che il garage è accatastato come magazzino/deposito cose non infiammabili, di 375mq con 3,3Kw, con dichiarazione di un ingegnere attestante che non serve il nulla osta dei vigili del fuoco, c’è già un impianto luci con quadro a norma, mi hanno detto che basta la DIRI e che posso certificare il solo impianto, tutto questo perchè altrimenti la banca non eroga il mutuo al compratore al quale dovrò successivamente rifare l’impianto. Quindi posso fare la DIRI senza progetto?
        Come al solito vi ringrazio del tempo che mi concedete. Germano

        • Alessandro T. L'autore dell'articolo

          Attività di 375m², quindi soggetta all’obbligo di progettazione. In ogni caso si può rilasciare la DIRI per un impianto soggetto a progetto da parte di un professionista, senza progetto, ma è necessario allegare almeno una documentazione per documentare l’impianto che si è approvato.

          • michele

            Precisando che la diri per un impianto soggetto a progetto prof va rilasciata da un professionista, non può essere rilasciata da resp tecnico. la diri presuppone che l’ impianto sia stato realizzato post marzo 90 e ante DM 37/08, ART.7, e non sia reperibile o disponibile dico precedente per l’intero impianto.

  • vanessa f.

    Buongiorno, vorrei avere un chiarimento in merito alla richiesta da parte dell’ufficio tecnico comunale (ai fini del rilascio di permesso di costruire per fusione u.i. e per parziale sanatoria locali accessori): ho presentato la dichiarazione di non necessità progetto impianti in quanto l’unità abitativa ricavata mantiene gli impianti esistenti di potenzialità inferiore a kw 6 ed ha una superficie inferiore ai 400 mq. I locali accessori (serra e magazzino) per cui é stata richiesta una sanatoria mantengono l’impianto elettrico preesistente (si trattava di portici, ora tamponati).
    L’ufficio tecnico insiste nel richiedere il progetto ai sensi dell’art. 5 DM 37/2008.
    Come é corretto comportarsi in questi casi?
    Grazie per la risposta. Vanessa

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Se a seguito della fusione dei locali si tratta comunque di utenza domestica di singola unità abitativa avente potenza impegnata inferiore/uguale a 6 kW o di utenza domestica di singola unità abitative di superficie inferiore/uguale a 400 mq il progetto redatto da professionista abilitato non è richiesto.
      Ovviamente diverso se si tratta di immobile adibito ad attività produttiva, al commercio, al terziario e ad altri usi, dove invece il progetto redatto da professionista abilitato è obbligatorio in quanto supera i 200 m².
      Sarà invece obbligatorio allegare DICO delle eventuali varianti eseguite sugli impianti esistenti, possibilmente facendo riferimento alle DICO precedenti.

      • davide

        buona sera volevo sapere se e da quando c’e’ l obbligo di schema su un impianto antenna in una struttura alberghiera di grandi dimensioni (oltre 200mp).
        Grazie della risposta e saluti.

        • Alessandro T. L'autore dell'articolo

          “Art. 5 Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
          a) …
          ….
          e) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere (di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione”

          Nel caso in oggetto trattandosi di attività superiore ai 200mq ricade sotto tale obbligo.

  • Alfio Ranno

    SALVE, VOLEVO CHIEDERE UN INFORMAZIONE RIGUARDANTE L’IMPIANTO ELETTRICO PER UNA LAVA SECCO SUPERFICIE MQ 45 POTENZA IMPEGNATA 15 KW E NECESSARIO FARE IL PROGETTO ELETTRICO

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Con riferimento all’art.5 comma 2) punto c) la superficie dell’ambiente è inferiore ai 200 mq (trattandosi di attività produttiva), ma la potenza impegnata è superiore a 6 kW, quindi vige l’obbligo di progetto redatto da professionista abilitato.

  • Nazzareno Agarbati

    Buonasera,
    Abito in un condominio di 10 appartamenti e avendo l’ascensore, abbiamo una potenza elettrica di 11 Kw. Abbiamo la dichiarazione di conformità redatta da un’elettricista nell’anno 1993 circa dopo messa a norma di tutti gli impianti elettrici sia dei proprietari degli appartamenti che dell’impianto condominiale.
    L’amministratore insiste che c’è da mettere a norma l’impianto elettrico cambiando un interruttore differenziale e un iterruttore magnetotermico e di conseguenza avendo una potenza maggiore di 10 Kw. serve anche un progetto di un ingegnere con una spesa complessiva di circa 800 Euro.
    Ha ragione l’amministratore anche se NON è stata fatta nessuna Istallazione, Trasformazione o Ampliamento dell’impianto elettrico?
    Grazie per la gradita risposta porgo cordiali saluti.

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      La legge 46/90 del 1990 richiedeva l’adeguamento degli impianti elettrici secondo requisiti minimi, uno dei quali appunto l’installazione di differenziale e protezione delle linee contro i sovraccarichi.
      Suppongo quindi che nel 1993 l’Amministratore abbia chiamato diligentemente un elettricista per l’adeguamento che al termine dei lavori ha rilasciato la Dichiarazione di Conformità. A questo punto mi sorge un primo dubbio … e il progetto? Già allora era obbligatorio e l’installatore avrebbe dovuto pretendere il progetto dal committente prima di iniziare i lavori, oppure inserire il costo del progetto suo preventivo. La DICO, senza aver allegato il progetto redatto da parte di un professionista, non ha alcun valore.
      La conseguenza è ovvia. Se l’intervento del 1993 è stato fatto a regola d’arte e nel rispetto delle richieste normative, completo di tutte le documentazioni, l’impianto che non ha subito modifiche è presumibilmente ad oggi conforme, ma se i precedenti interventi sono stati eseguiti in modo incompleto o non rispondenti alle normative, ufficialmente ad oggi non risultano conformi e sarà responsabilità dell’amministratore darvi spiegazioni.

      • Nazzareno Agarbati

        Buongiorno,
        intanto grazie per la risposta così ho seguito il suo consiglio chiedendo spiegazioni all’amministratore, il quale mi ha dato tutta la documentazione della DI.CO dove risulta negli allegati obbligatori i seguenti documenti:
        1) “Relazione con tipologie di materiali utilizzati”
        2) “Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali”
        3) “Schema di impianto realizzato” il quale è stato redatto e firato da un Perito industriale.
        Chiedo se tale “Schema elettrico unifilare di distribuzione” come lo chiama il professionista,
        è equiparato e può supplire al “Progetto” dove Lei sostiene che è richiesto avendo una potenza elettrica > di 6 Kw.
        Grazie ancora per la Sua gentilezza, porgo cordiali saluti.

        • Alessandro T. L'autore dell'articolo

          Il progetto dell’impianto elettrico purtroppo non è solo uno schema elettrico fatto con un copia-incolla. Esiste la guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” è definita dal D.Lgs. 106/09 come regola d’arte nella stesura del progetto, essa definisce la documentazione di progetto che deve essere predisposta considerando soprattutto la destinazione d’uso dell’opera e deve essere necessariamente predisposta prima, e non durante o dopo l’esecuzione dell’impianto. Basilari sono la planimetria estensione impianto completa di tutte le indicazioni e caratteristiche necessarie per comprendere la tipologia di impianto, schemi elettrici dei quadri con relazione descrittiva dell’opera progettata.

  • alberto

    buongiorno, vorrei chiedere gentilmente un chiarimento; sto presentando una pratica per una ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, (in sostanza esiste un’abitazione di 28 mq, con in aderenza un deposito, privo di impianto vengono uniti e per il deposito oggetto della pratica di sarà il cambio di destinazione) i mq totali sono sotto i 100 e ci si attaccherà al contatore esistente con contratto da 3kw, in comune non mi chiedono il progetto, ma bensi lo schema, firmato anche dal responsabile tecnico della ditta istallatrice come da dm37/08. la mia domanda è: posso firmarlo io, architetto in qualità di progettista? e cosa si intende come schema? devo presentare un pianta con il posizionamento e la distinta o anche una relazione tecnica? spero di essere stato chiaro nell’esposizione.
    grazie.

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Con schema di impianto si intende solitamente un “mini progetto” ovvero una planimetria con indicazione dell’impianto elettrico, tipologia dei frutti con posizione e composizione, formazione linee di distribuzione. Dovrà essere allegato anche uno schema del quadro elettrico con le relative dichiarazioni. Come tutti i progetti una relazione descrittiva dell’impianto è opportuna.
      Lo schema di impianto come la DICO ed i vari allegati, non devono essere sottovalutati o considerati un pezzo di carta firmato, saranno indispensabili per definire le responsabilità in caso di infortunio o accertamenti. Avere una documentazione non corretta o incompleta potrebbe non dare la possibilità di difendersi adeguatamente da eventuali contestazioni.
      Per la firma è sufficiente quella del responsabile tecnico, se poi lo firma anche un professionista abilitato ben venga.

  • MATTEO

    SALVE, VOLEVO AVERE UN INFORMAZIONE: DOVREI INSTALLARE UN IMPIANTO ELETTRICO CON POTENZA FORNITA DI 3,3 kW/H IN UNA NUOVA STRUTTURA ADIBITA AL RICOVERO DI ANIMALI (GATTILE E CANILE). IL COMMITTENTE DICE (INSIEME AL SUO GEOMETRA) CHE IL PROGETTO NON E’ OBBLIGATORIO, MENTRE MI RISULTA CHE IN TUTTI GLI AMBIENTI ADIBITI AL RICOVERO DI ANIMALI (COMPRESE LE STALLE) IL PROGETTO SIA OBBLIGATORIO. RINGRAZIO IN ANTICIPO PER L’INTERESSAMENTO.

  • Stefano

    Salve , vorrei cortesemente sapere in una scala condominiale il rifacimento del quadro condominiale con potenza impegnata 6kw e necessario un progetto per l’installazione del nuovo quadro o basta la certificazione dell’elettricista che installa in quadro in questione ? In questo quadro sono presente solo pochi magnetotermici tipo luci scale luci box ascensore autoclave temporizzatore luci scale e citofono .

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      I quadri elettrici sono soggetti a normativa specifica, pertanto hanno l’obbligo di essere certificati dal costruttore. Cosa diversa la DICO dell’installatore che deve sempre essere rilasciata completa di tutti gli allegati obbligatori. Nel caso specifico essendo una potenza non superiore a 6kW è sufficiente il progetto a firma dell’installatore stesso e non da un professionista abilitato.

  • Francesca

    Abbiamo da un mese aperto un’agenzia di scommesse sportive e anche noi abbiamo dei pareri contrastanti riguardo il progetto dell’impianto elettrico.
    Secondo il nostro fornitore di materiale elettrico, avente anche lui un locale con metratura inferiore ai 200 mq e istallata potenza elettrica di 15 Kw, il progetto non è obbligatorio.
    ( apertura attiva luglio 2009)
    Oltre a lui ho un amico con un negozio di abbigliamento, stessa informativa di sopra citata, che anche lui non ha il progetto.( apertura attiva settembre 2010).

    Che cosa bisogna fare ?

    E quando costa un progetto visto che ci hanno “sparato” un cifra esorbitante per quello che l’ingegnere ha fatto?

    Grazie e buon anno

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Il fornitore di materiale elettrico sarà probabilmente in gamba a vendere materiale ma evidentemente non è ben aggiornato sulla situazione normativa e pertanto sarebbe bene evitasse di dar consigli sbagliati.
      In entrambi i casi citati vige l’obbligo di progetto redatto da tecnico abilitato in quanto la potenza supera i 6kW.
      Per il costo del progetto dovremmo avere qualche indicazione in più.
      Siamo disponibili per proporre la nostra offerta.

  • davide

    ho un negozio avviato di vendita di mangimi e concimi dal 1986, ovviamente non ho nessuna dichiarazione di conformità. La mia domanda è: sono in regola oppure no? se no, di cosa ho bisogno?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      La Legge 46/90 richiedeva che gli impianti realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della legge stessa e successivo decreto di attuazione, avessero almeno determinati requisiti minimi. Supponendo che sia questa la situazione e l’impianto potesse quindi ritenersi adeguato, finchè non si faranno modifiche sull’impianto o destinazione d’uso dei locali può ritenersi adeguato, ma se si faranno modifiche anche minime o in caso di vendita dell’immobile sarà necessario verificare le caratteristiche di tutto l’impianto e far redarre una DIRI (dichiarazione di rispondenza).
      Si deve tenere però in considerazione che gli impianti hanno ormai 28 anni e quindi sicuramente non avranno più vita lunga se non si è mai fatto nulla come dichiarato. Inoltre si deve verificare la valutazione dei rischi (carico incendio, eventuali zone ATEX o pericolose) e la compatibilità con gli impianti esistenti.
      Consiglio il sopralluogo da parte di un professionista fidato.

  • Raffaele

    Buonasera, sono un architetto progettista di un intervento di ampliamento nel limite del 20% della superficie esistente di un appartamento per civile abitazione di circa 70 mq. Il Comune mi ha richiesto di integrare il progetto con uno schema grafico relativo all’ampliamento dell’impianto elettrico. Ma se non erro secondo il DM 37/2008 il progetto è obbligatorio solo per superfici > di 400mq? Non dovrebbe pertanto essere sufficiente la sola presentazione da parte dell’impresa esecutrice della dichiarazione di conformità degli impianti installati? Ma è mai possibile che per un’opera dall’entità limitata (circa 15 mila euro di lavori) dove già sono richiesti un progettista architettonico e strutturale, un D.L. ed un coordinatore della sicurezza, debba essere necessario anche un progettista impiantista?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Ha perfettamente ragione, essendo sotto i 400mq e se inferiore a 6kW il progetto redatto da tecnico abilitato non serve. Fornite al comune una dichiarazione che siete sotto i limiti. Ricordate però che lo schema deve essere allegato alla DICO ma è sufficiente sia firmato dall’installatore.

  • Bruno

    Buongiorno, devo ristrutturare un asilo di circa 500 mq che è attualmente già in funzione e presenta un impianto elettrico ormai datato.
    La mia domanda è la seguente: le prove di rito dell’impianto elettrico (funzionamento differenziali, prove di terra etc) le deve fare un professionista oppure basta la ditta che si occuperà dell’installazione.
    Per l’eventuale rifacimento di un parte di impianto, con aggiunta di punti di alimentazione etc, deve essere redatto un progetto da un professionista?
    Il contatore attualmente installato è di 25 kW, che verrà sostituito con una utenza più bassa.
    Grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Senza dubbio vige l’obbligo di progetto da parte di professionista abilitato.
      Per quanto riguarda le verifiche iniziali di messa in servizio impianto le può fare benissimo l’installatore. Discorso diverso per le verifiche periodiche soggette a normativa specifica o verifica impianto di messa a terra soggetta al DPR 462/01.

  • Franco

    domanda ho preso in affitto un negozio e devo rifare impianto elettrico locale di 113 mq
    con alimentazione 10 kw trifase serve il progetto o no?
    Grazie

  • ANGELO

    IN UN LOCALE ARTIGIANALE GIA’ IN FUNZIONE DAL 2006, DEVO REALIZZARE UN BAGNO PER DISABILI ACCANTO A QUELLO GIA’ ESISTENTE, HO L’OBBLIGO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI SECONDO LA 37/08?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Nel caso specifico non si tratta di manutenzione ordinaria e direi neppure straordinaria, bensi di trasformazione ed ampliamento, quindi, se l’impianto è soggetto a progetto da parte di professionista, lo è anche quell’intervento.

  • Pasquale

    Buonasera, sono un installatore e dovrei realizzare un nuovo impianto per attività di parrucchiera inferiore a 200mq , la committente mi riferisce che sarà da rimettere in funzione un climatizzatore con split a soffitto oltre ad un boiler elettrico di circa 200 lt. che potrebbero assorbire rispettivamente 3KW e 2KW, poiché si aggiungeranno anche Phon, illuminazione sempre accesa ed eventuali caschi elettrici , a mio parere la fornitura di 6KW mi sembra risicata per tutte le apparecchiature anche tenendo conto della non contemporaneità , La committente mi chiede comunque di realizzare l’impianto senza incorrere nell’obbligo del progetto , per poi verificare in seguito se è necessario chiedere l’aumento fino a 10KW .
    In questo caso volendo avviare l’attività e dichiarare l’impianto conforme come previsto dal DM 37/08 senza obbligo di progetto, sarà necessario produrre il progetto se si richiede l’aumento di potenza all’ENEL? Oppure non ci obblighi e tutto rimane come dichiarato ? Inoltre io che cosa rischio se l’aumento viene richiesto a mia insaputa e l’ENEL acconsente ?
    La ringrazio anticipatamente per la sua cortese risposta che vorrà darmi cordialmente La saluto .

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Mi sembra assurdo cercare di aggirare la norma quando oltretutto ciò comporta più rischi che benefici, senza modificare esageratamente i costi.
      L’obbligo di progetto riguarda il Committente e l’impresa installatrice. Il committente ha l’attenuante che non sa, l’impresa installatrice, essendo abilitata, non può non sapere che nel caso specifico c’è l’obbligo di progetto.
      Se dunque l’impresa esegue l’impianto senza progetto commette un abuso, poichè svolge una attività per la quale non è stata autorizzata. La responsabilità per la mancanza del progetto ricade sia sull’impresa installatrice, sia sul committente. La dichiarazione di conformità, priva di progetto, dove è obbligatorio, ha valore nullo, anzi nei luoghi di lavoro testimonia un reato.
      Chiarito quanto sopra, l’obbligo di progetto di un impianto elettrico, di un suo ampliamento o trasformazione, da parte di un professionista iscritto all’albo scatta quando la potenza impegnata supera 6kW. Quando il contratto di fornitura dell’energia elettrica non è stato ancora stipulato si fa riferimento alla potenza impegnabile, cioè alla potenza di progetto dell’impianto che sarà indicata nella DICO.
      Quindi, se realizza un impianto che possa sopportare più di 6kW deve allegare il progetto, nel caso contrario non ha l’obbligo di allegare il progetto.
      Attenzione però, se un giorno farà il potenziamento contrattuale, l’impianto sarà sottodimensionato (se non è così dovrà già esserci il progetto, vedi sopra) e dovrà allegare il progetto in quanto si tratterà di trasformazione ed ampliamento impianto.
      Ovvio a questo punto che se c’è nell’aria la possibilità di avere potenze superiori conviene realizzare da subito un impianto performante allegando il progetto, anzichè dover poi rimettere pesantemente le mani sul lavoro in un secondo tempo, ma questo è un pensiero personale!

    • Pasquale

      La ringrazio per la sua esaudiente risposta , credo che convincerò la committente a optare obbligatoriamente per il progetto !!!

  • abde

    salve sono un tecnco escritto al albo dei geometri.
    devo fare un progetto di impianto di un centro sportivo .
    la dimensione degli spogliatoi e di 120mq e il resto sono campi da clcetto che hanno 5 fari la potenz del contatore e un mono fase di 6 kw
    posso fare io il progetto. grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Supposto che ci sia l’obbligo di progettazione da parte di un professionista abilitato, i geometri non hanno competenze nella progettazione degli impianti elettrici.

  • giulio

    Buongiorno,
    vorrei capire se, a fronte di un progetto di impianto elettrico condominiale con data 2007, l’installatore che ha iniziato i lavori nel marzo 2011 e conclusi a ottobre 2011 doveva attenersi alle nuove normative pubblicate successivamente (se non erro 64-8 v.3) oppure alle normative riferite al periodo della stesura del progetto.
    L’installatore è tenuto ad applicare le normative, se migliorative, indipendentemente dal progetto?

    Grazie

  • Andrea

    Buona sera
    Sono un installatore
    In un edificio della pubblica amministrazione superiore ai 200 m quadri e con potenza impiegata superiore ai 6 kw si stanno rifacendo i bagni . Dovendo rifare l impianto elettrico nella parte interessata dall intervento mi chiedevo se era necessario avere il progetto ?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Si tratta di trasformazione degli impianti in ambienti dove vige l’obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, pertanto la risposta è SI, è obbligatorio.

  • annalisa

    Buongiorno, vorrei un consiglio. Ho preso in affitto un locale commerciale per aprire una pasticceria. L’inquilino precedente un pizzaiolo ha ampliato la potenza fino a 30 kw. Non si trova questo progetto. Io dovrei richiedere all’enel 10 kw. Ora devo far fare questo progetto o è competenza del proprietario o dell’ex inquilino? Io l’ho affittato già potenziato. Spero possa essermi d’aiuto. La ringrazio Annalisa

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Il progetto dovrebbe essere a carico di chi commissiona il lavoro, direttamente al professionista o chiavi in mano all’installatore che non può realizzare l’opera senza un progetto (dove vige l’obbligo come in questo caso).
      Chi subentra nei locali deve pretendere le documentazioni complete che attestino un impianto a regola d’arte, salvo condizioni contrattuali diverse.
      Se poi si renderà necessario effettuare trasformazioni dell’impianto elettrico o rivalutazioni dell’analisi dei rischi questo sarà a carico del nuovo affittuario.
      Resto a disposizione per chiarimenti telefonici più approfonditi.

  • Fabio

    Salve, mi è chiaro che l’installatore è obbligato a rilasciare la Dichiarazione di Conformità anche se non è pagato entro 30 giorni dalla data di fine dei lavori. Ma che succede se in ogni caso non la rilascia, neanche dietro ad una causa? Esiste un precedente giuridico per cui il Comune accetta certificati di conformità redatti da un’altra ditta (per impianti e quindi certificati di conformità da datare dopo l’entrata in vigore del DM 37/2008, in cui non è prevista la conformità di rispondenza) oppure se non ho il certificato di conformità redatto dalla ditta installatrice non avrò mai il certificato di agibilità?
    Grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Risposta non semplice sulla quale sarebbe necessario avere ulteriori informazioni. In ogni caso l’installatore è obbligato a rilasciare la DICO. Il comune acquisisce documentazioni senza entrare nel merito di chi le ha rilasciate.

  • Mauro

    Nel caso di un edificio residenziale (appartamenti in condominio) l’elettricista deve rilasciare lo schema unifilare as-built (definitivo) oppure è sufficiente il progetto e una descrizione dell’impianto realizzato?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Meglio se viene rilasciato uno schema as-built con relazione (progetto base). Se esiste il progetto perchè ne vige l’obbligo, dovrà essere aggiornato il progetto (progetto redatto da professionista abilitato).

  • Giuseppe

    Salve, vi scrivo perchè mia moglie ha un’attività di Lavasecco dal novembre 1998 dove chi ha fatto l’impianto non gli ha rilasciato nulla. Purtroppo essendo donna non si è informata sulla legge allora in vigore la 46/90 e si fidata di ciò che gli hanno detto. Adesso Io vorrei sapere cosa dovrebbe fare mia moglie per mettersi in regola visto che è in vigore la 37/08 che ha sostituito la 46/90, premetto che nel locale ha una fornitura elettrica di 25 KW. Inoltre l’impianto ha la messa a terra, collegata alla palina dell’impianto elettrico dell’intero palazzo,vorrei sapere se devo predisporre una nuova messa a terra con le verifiche annuali da fare. Nell’attesa vi Porgo Distinti Saluti e vi ringrazio della vostra cortesia Giuseppe.

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Purtroppo è un problema comune, la colpa è si di sua moglie che non si è informata (ma in questa selva di regole non è poi cosi facile), ma soprattutto dei professionisti che si comportano in modo scorretto e deplorevole senza consegnare le documentazioni che ormai non dovrebbero più essere una novità.
      Nel suo caso l’unica cosa da fare è chiamare un professionista che, dopo aver ispezionato attentamente l’impianto, se non saranno riscontrate anomalie, potrà rilasciarvi una dichiarazione di rispondenza (DIRI). Per questo siamo a disposizione in quanto il nostro studio è abilitato.
      L’impianto di terra invece può essere unico allacciandosi all’impianto condominiale. La denuncia impianto di messa a terra (DPR 462/01) serve solo se avete personale dipendente.

  • Giovanni Ripa

    In una azienda artigiana di lavorazioni meccaniche relativamente all’impianto elettrico dei locali esiste una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico con allegato il progetto datata anno 2003.

    Nell’anno 2013 è stato installato un impianto fotovoltaico connesso in rete della potenza di 18 kWp con relativo progetto e dichiarazione di conformità del solo impianto fotovoltaico.

    Gradirei sapere se con queste due dich. di conformità stiamo a posto oppure bisogna unificare in un unico progetto e in una unica dichiarazione di conformità.
    In sostanza la installazione dell’impianto fotovoltaico cosa implica?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      In linea di massima direi che siete a posto così. L’importante è solo che chi ha fatto l’ultimo intervento abbia anche verificato che non siano variati i parametri elettrici iniziali sull’impianto esistente e che quindi sulla nuova DICO si faccia riferimento alle DICO precedenti.

      • Graziano

        Salve, sono un installatore dovrei fare un nuovo impianto elettrico per illuminare un parcheggio privato all’aperto di circa 800 metri quadrati, ma verranno montate apparecchiature a led il cui totale non supererà’ i 4,5 kw. Dovro’ consultare un progettista o potro’ certicare io stesso l’impianto?

        • Alessandro T. L'autore dell'articolo

          Se il parcheggio ha un suo contatore di energia non è soggetto al DM 37/08, se è allacciato ad impianto che alimenta un edificio allora rientra negli obblighi del DM 37/08.

      • NICOLA BARBARO

        SONO INSTALLATORE ELETTRICO DAL 1982 AVEVO 20 ANNI ED E DA QUEL PERIODO CHE FCCIO IMPIANTI CON MORSETTI,TERRA DA 16mm SALVAVITA LINEA LUCI E PRESE SEPARATE E TRASF.12 V PER PULS FUORI PORTA E PULS.CAMPAN.EMERG.
        DOCCIA QUINDI LE BUONE TECNICHE DI LAVORO CI SONO SEMPRE STATE SONO GLI INSTALLATORI CHE NON USANO CON COSCIENZA I MATERIALI E IL MODO GIUSTO PER SAPERLI USARE

  • juan alberto salto

    sto per aprire attività artigianale (laboratorio di pizzeria e Street food) ed impiegherò più di 6 kw; devo obbligatoriamente interpellare tecnico e progettista e produrre impianto e certificazione per chi, visto che farò semplice Nia alla Asur?

  • Anna C.

    Salve,
    desidererei avere un chiarimento per quanto segue.
    Possiedo un fondo di ca. 100 mq.
    3 anni fa ho fatto fare l’impianto elettrico nuovo dall’elettricista in base ad uno schema da lui redatto.
    Attualmente avrei la necessità di far installare ulteriori prese.
    Che cosa è obbligatorio fare?
    Aggiornare lo schema elettrico esistente?
    Fare rilasciare un aggiornamento al certificato di conformità specificando le modifiche apportate?
    Oppure? grazie in anticipo

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Prima di dare una risposta certa sarebbe bene chiarire alcuni punti. Se per fondo intende struttura, edificio, ecc. e non supera i 6kW di potenza è sufficiente chiamare elettricista per le modifiche e farsi rilasciare DICO con riferimento alle DICO precedenti.
      Se per fondo intende terreno, non è soggetto al DM 37/08.
      Resto a disposizione per chiarimenti.

  • Ing. Antonio Suma

    Mi trovo a richiedere un certificato di Agibilità per un locale ad uso commerciale nella cui visura leggo: Consistenza= 195,48 mq Superficie catastale= 211,00 mq.
    La mia domanda è: quale delle due superfici devo considerare ai fini della obbligatorietà della progettazione dell’impianto elettrico?
    Grazie e un saluto a tutti.

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      In mancanza di indicazioni ufficiali, ognuno può sostenere la propria tesi.
      Circa la superficie, con o senza muri, nel dubbio meglio comportarsi a favore della sicurezza.
      Tuttavia per le aree esterne sembra ragionevole non considerarle anche se elettrificate.

  • ANDREA

    BUONGIORNO, SONO UN INSTALLATORE ELETTRICO E LE INVIO QUESTA MAIL PER CHIARIRMI UN DUBBIO.
    IN UN CONDOMINIO MI E’ STATO CHIESTO UN PREVENTIVO PER SOSTITUIRE IL VECCHIO IMPIANTO CITOFONICO CON UN NUOVO IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO.
    QUESTA OPERAZIONE NEL CASO SIA DA REALIZZARSI E’ DA CONSIDERARSI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, QUINDI SOGGETTA A CONFORMITA MA NON A PROGETTO OPPURE , PER ESEMPIO ,AMPLIAMENTO E QUINDI SOGGETTA SOGGETTA A PROGETTO?
    RINGRAZIO SIN DA ORA PER LA DISPONIBILITA?
    SALUTI

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Direi che si tratta di sostituzione di componenti che non vanno a modificare la struttura dell’impianto, quindi mi limiterei alla DICO

  • Eva D.

    Salve!
    Sto per aprire un centro estetico in un locale di 93 mq circa, non so quanti kw chiedere al Enel, dato che userò apparecchi elettromeccanici ma non le lampade abbronzanti. Qual’è la quantità giusta e in che caso devo fare il progetto elettrico? La ringrazio in anticipo

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Sicuramente serve il progetto, per quanto riguarda il dimensionamento impianto è necessario fare analisi specifica. Qui troverà i riferimenti per contattarci.

  • simone

    Buongiorno. …volevo avere la dove sia possibile alcuni chiarimenti. …io sto aprendo un bar e so di aver bisogno di almeno 10kw. Il locale che ho preso in affitto è di circa 90mq e per questo tipo di aumento mi è stato detto che ho bisogno di un progetto sul quale poi rifare l impianto elettrico. Ora vorrei sapere se qualcuno sa dirmi le spese che devo affrontare e eventualmente un consiglio a chi rivolgermi visto che non ne ho la più pallida idea. Resto in attesa di vostri suggerimenti. Grazie e buona giornata. Simone

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Sicuramente servirà il progetto. Restiamo a disposizione per sviluppare le pratiche progettuali e consigliarla su cosa è necessario fare per ottemperare a tutte le richieste normative del settore elettrico.

  • Gianni Ferla

    dobbiamo eseguire la manutenzione straordinaria di un edificio in cui verranno ricavate 9 unità abitative (bilocali) di circa 40 mq ciascuna, senza ascensore.In comune ci sono le luci delle scale e il cancello elettrico. E’ obbligatorio il progetto dell’impianto elettrico.
    Grazie e buona giornata.

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Per le unità abitative essendo solo di 40mq e sicuramente inferiore ai 6kW è sufficiente la DICO senza progetto firmato da professionista abilitato.
      Idem per le parti comuni se la potenza resta inferiore ai 6kW e se non ci sono ambienti particolari (per esempio autorimessa interrata soggetta a prevenzione incendi).

  • gianni ferla

    dobbiamo ristrutturare una palazzina con nove bilocali da 40 mq (4,5KW cad)
    no ascensore, in comune luci scale e cancello automatico.
    Occorre il progetto o basta la certificazione dell’elettricista?
    grazie e buona giornata

  • cristiano

     Salve!Facendo un giro in internet ho avuto modo di visitare il Vostro sito.
    e approfittando della Vostra competenza sono a chiederVI di potermi aiutare circa una questione che vede implicato un mio cliente.
    Faccio la doverosa premessa che non ho conoscenza alcuna in materia di elettrotecnica e che sto facendo le veci di un mio cliente elettricista, al quale è stata contestata dalla ditta appaltatrice, in merito ad alcuni lavori effettuati in passato, la mancata redazione di un progetto redatto da un professionista iscritto negli appositi albi ai sensi del DM 37/2008; il mio cliente sostiene che in merito ai lavori eseguiti (installazione quadro elettrico automazione degassatore ed essiccatoio pot contratt. non superiore a 6KW e pot. nominale 400V, corrente di corto circuito all’origine dell’impianto 4.5 KA), descrizione schematica dei lavori eseguiti ( quadro resina, tubazioni, cavi, passerelle, morsettiere) ed utilizzando materiali opportunamente indicati nella Di.Co., sia sufficiente il progettino con lo schema dell’impianto realizzato e l’elenco dei materiali rilasciato appunto con la Di.Co.( sostiene che possa essere qualificato come impianto bordo macchina) firmato dal responsabile tecnico dell’impresa ( ovvero lui stesso) e non dal professionista abilitato come invece richiesto e preteso dalla ditta.
    Vi sarei particolarmente grato, considerata la Vostra competenza, professionalità ed esperienza se riusciste ad aiutarmi a dirimere questo dubbio! 
    In attesa di un gentile riscontro e ringraziandoLA ancora porgo 
    Cordiali Saluti

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Buongiorno, da quanto mi ha descritto è necessario fare alcune considerazioni, ma sarebbe opportuno analizzarle insieme magari mediante contatto telefonico.
      Il DM 37/08 si applica per impianti di distribuzione e non per impianti a bordo macchina. Nel caso specifico si tratta quasi certamente di stabilimento soggetto ad obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato per quanto riguarda le linee di distribuzione, ovvero fino alla morsettiera del quadro bordo macchina.
      L’intervento riguarda però il “quadro elettrico automazione degassatore ed essiccatoio” e quindi non di distribuzione. Non conta la potenza, resta un bordo macchina soggetto a normativa specifica e non al D.M. 37/08.
      Attenzione però, come detto prima la linea di alimentazione alla macchina deve essere progettata ed è soggetta a rilascio DICO. Per quanto riguarda il bordo macchina la DICO non c’entra nulla, serviranno manuale d’uso e manutenzione, certificazioni, schemi, ecc.

        • Alessandro Torelli

          SI. Se si tratta di impianti elettrici destinati agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW oppure qualora la superficie superi i 200 mq, vige l’obbligo di progettazione da un professionista iscritto in un albo professionale, nel campo di specializzazione tecnica richiesta. Attenzione che in casi come quello prospettato non può realizzare un impianto, o farlo realizzare, se prima non ha svolto l’attività progettuale.

  • cristiano

    Anzitutto grazie per la precisione e la puntualità nella risposta!
    Le ripeto sono assolutamente profano in materia! Volevo solo riuscire a capire se, sulla base di quanto mi riferisce il cliente e sulla scorta di quanto testualmente riportato di lavori eseguiti ed elencati in fattura che ho sopra scritto, possa realmente qualificarsi quel tipo di intervento come una installazione su un quadro elettrico bordo macchina e non su un impianto elettrico di distribuzione vero e proprio.In pratica, mi corregga se erro nell’interpretazione,Se i dispositivi di protezione sono esterni alla macchina (installati in un quadro più o meno grande, ma esterno a monte dei morsetti di alimentazione della macchina) allora fanno parte dell’impianto e si devono seguire le regole del DM 37/08 (la firma del professionista non è necessaria solo per impianti domestici con potenza < 6 kW o superficie < 400 mq) e quindi per un impianto industriale non ci sono eccezioni.
    Se i dispositivi sono in un quadretto interno alla macchina (installazione a valle dei morsetti di alimentazione della macchina) allora non si pone il problema.??
    Grazie ancora

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Se si tratta di interventi sull’impianto a bordo macchina non si pone il problema del DM 37/08 ma si è soggetti alla direttiva macchine. Diciamo che avremo altri tipi di problemi …

  • Giuseppe F.

    Salve sono un tecnico installatore.
    Mi è stato chiesto da un ente religioso di sostituire l’attuale UPS di 5KVA con uno da 10KVA e inoltre di procedere al cablaggio della linea prese che dovranno offrire continuità alle apparecchiature connesse al suddetto.
    Considerato che l’ente ha un’utenza di 28KW e che la parte dell’impianto dove interverrò è relativa ad uffici in cui vi è del personale, è necessario per tale intervento la DICO e progetto redatto da professionista, oppure basta la sola DICO e si può riferire a manutenzione ordinaria/straordinaria?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Il tipo di ambiente è sicuramente soggetto ad obbligo di progetto redatto da professionista abilitato.
      L’intervento non è di certo di manutenzione ordinaria in quanto si aumenta significativamente la potenza dell’UPS e si aggiungono delle linee elettriche. Secondo un mio parere quindi non si può evitare l’attività progettuale, tantomeno il rilascio della DICO.

  • francesco

    Buongiorno, sono un tecnico installatore.
    Dovrei fare una certificazione di conformita di una unità abitativa che dal catasto risulta superiore a 400mq.
    E’ disposta su 3 piani di cui l’ultimo mansardato e inutilizzato.Inoltre nella mansarda non vuole nessun punto elettrificato.Quindi la mia domanda è se occorre il progetto tenendo presente che in mansarda non ci sarà un impianto elettrico ?
    Se non considero la mansarda la metratura è di 300 mq. e potenza 3 KW.
    Grazie , Saluti

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      La normativa parla genericamente di unità immobiliari superiori a 400mq, quindi non essedonci chiarimenti ufficiali si va ad interpretazione.
      Approfondirei come sono accatastati quei locali senza impianto elettrico. Se si tratta di sottotetto non abitabile può anche essere senza impianto elettrico e quindi non si conteggiano i metri, ma se si tratta di mansarda abitabile pure accatastata, va da se che prima o poi un impianto ci sarà e quindi si conteggiano.
      Inoltre la superficie risulta anche a catasto superiore ai 400mq, quindi secondo me ricade nell’obbligo di progetto.
      Resta puramente una interpretazione da valutare eventualmente meglio nel dettaglio.

      • federico

        la metratura va considerata quella depositata al catasto, o la si può misurare, ad esempio non considerando lo spessore dei muri portanti e dei tramezzi?
        Grazie

        • Alessandro T. L'autore dell'articolo

          Purtroppo la normativa non fornisce chiarimenti ufficiali, pertanto ognuno può sostenere la propria tesi. Per quanto riguarda la superficie, con o senza muri, nel dubbio è meglio comportarsi a favore della sicurezza.

  • Elena

    salve,devo aprire una pescheria in un locale con impianto non a norma.Volevo sapere quali modifiche devo fare e se devo obbligatoriamente selezionare ogni macchinario.grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Fermo restando il fatto che gli impianti devono essere obbligatoriamente a norma, deve definire se ricade sotto l’obbligo del progetto redatto da professionista iscritto in un albo professionale, nel campo di specializzazione tecnica richiesta (potenza contrattuale superiore a 6kW o superficie attività maggiore di 200mq). In caso affermativo restiamo a disposizione per la consulenza, altrimenti è sufficiente contattare un installatore di fiducia.
      Vedere anche: Quando obbligatorio progetto …

  • Alessandro D.

    Salve volevo chiedere informazioni riguardo al recupero sottotetto ai fini abitativi, per l’ampliamento dell’impianto elettrico devo tenere conto della sola superficie del sottotetto o di tutta l’unità immobiliare?

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Se la porzione di superficie recuperata sommata alla porzione esistente supera i 400mq o comunque i 6kW di potenza è obbligatorio il progetto redatto da professionista abilitato. In ogni caso dovrà essere rilasciata dall’installatore la DICO completa dei relativi allegati.

  • Tonio .P

    Complimenti per la sua disponibilita.
    Vorrei un chiarimento sulla certificazione dei quadri di distribuzione per uso domestico o similare (centralini). I quadri costruiti e certificati Cei 23-51 possono essere certificati “CE” secondo la direttiva bassa tensione ? Tale dubbio mi deriva dal fatto che la norma Cei 23-51 ha valenza solo nazionale. Grazie in anticipo

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Grazie dei complimenti.
      Il riferimento alle norme è sufficiente ma non è necessario ai fini della marcatura CE.

  • Pietro

    Ho commissionato un lavoro di ristrutturazione di una cascina (uso abitativo linea 220V+ uso strumentale D10 linea 380V), per la parte abitativa non abbiamo problemi, mentre per la parte strumentale, mi è stato detto che essendo la superficie superiore ai 400m2 deve essere redatto un progetto su cui poi l’elettricista andrà a fare il preventivo;

    – andando la linea elettrica a servire dei locali (particelle catastali) posizionati sotto dei “barchessali aperti” (che per forza devono essere attraversati dalla linea 380V) rientrano anche questi nei 400m2?

    – è possibile far figurare più impianti in funzione della particella? (quando si parla di impianto immagino però si intenda tutta l’infrastruttura…)

    -il progettista quanto può chiedere (per l’uscita e per il progetto?) esistono delle tabelle di categoria (es. avvocati/…)?
    Grazie
    Pietro

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      L’impianto inizia dal contatore, non è possibile considerare più impianti se sono alimentati dallo stesso contatore.
      Per quanto riguarda la prestazione esistono tariffari che si possono prendere a riferimento ma non c’è l’obbligo di applicarli alla lettera.

  • paolo m.

    Buongiorno,
    complimenti per la professionalità e per le preziose indicazioni.
    Proprietario di un piccolo capannone (240 mq), ormai datato per attività artigianali, l’impianto elettrico è stato eseguito a regola d’arte (mi pare…) dall’ultimo conduttore (ora scomparso) dal quale non ho mai ricevuto copia della certificazione, ora ho (forse) trovato un nuovo, probabile, conduttore, come mi devo comportare? (l’impianto mi sembra ben messo, anche se non sono in grado di giudicare tecnicamente). Alla richiesta di eventuale certificazione? E’ possibile negoziarla? Visto lo stato e il canone negoziato, vorrei contenere al massimo, è pertinente una DIRI? Come funziona?
    Grazie mille per le sue eventuali indicazioni.
    pm

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Grazie dell’apprezzamento, spero di poter dare informazioni utili per districarsi al meglio in questo labirinto di normative. Purtroppo non è sempre possibile dare una risposta secca. Per questo resto a disposizione anche telefonicamente per affrontare eventualmente insieme e nel dettaglio le problematiche più pesanti.
      Per maggiori info contattateci
      Ma veniamo a noi. Nel suo caso suggerirei di far redarre una DIRI da professionista abilitato in modo tale da essere sicuro che il capannone che darà in affitto possiede i requisiti minimi di sicurezza sull’impianto elettrico. Sarà poi cura del conduttore provvedere ad eventuali modifiche impiantistiche secondo le sue necessità.
      Resto a disposizione.

  • antonio

    salve sono un condomino e dobbiamo mettere a norma l impianto elettrico delle scale condominiali senza ascensore con sei lampade e il cittofono patensa inpegnata 3 kw ci vuole il proggetto o basta la certificazione di un eletriccista

  • Andrea B.

    Complimenti per il sevizio dato .
    Sono un installatore ancora un po alle prime armi
    Volevo porre un quesito:
    Son stato contattato da un amministratore di condominio x chiedermi in che stato stava l’ immobile riguardante la parte elettrica.
    L immobile costruito prima del 1990 e nn ha nessuna dichiarazione di conformita.
    All interno dell immobile esiste l’ impianto di terra
    Ogni alloggio ha la sua linea montante di colorazione e sezione adeguata e il salvavita all interno dell alloggio, le prese e interruttori non hanno gli alveoli protetti.
    Le linee all interno dell alloggio nn so se siano adeguate .
    Per quanto riguarda l’ impianto nelle scale e completamente da rifare (sezioni inadeguate )
    Come posso rendere a norma il tutto per far si che esistano le dichiarazioni di conformità come richiesto dall amministratore (che dice che sono obbligatorie per quel tipo di immobile )

    in attesa
    distinti saluti Andrea

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Grazie, ogni tanto avere qualcosa di chiaro e gratis sul WEB fa piacere. Se poi serve una consulenza più specifica siamo sempre a disposizione.
      Le problematiche sollevate sono diverse come lo sono anche le responsabilità.
      Per quanto riguarda le parti comuni è competenza dell’Amministratore. Definito se si ricade nell’obbligo di progetto redatto da professionista si adegua impianto e si rilascia DICO.
      Per gli alloggi dipende dai proprietari che da come ha descritto potrebbero considerarsi adeguati (consigliabile verifica più accurata).
      La risposta non può che essere superficiale. Consigliamo di effettuare analisi più approfondita. Restiamo a disposizione per eventuali consulenze o progettazioni.

  • Giacomo

    Buonasera, devo fare una piccola ristrutturazione in una unità commerciale di mq. 220 ma solo 120 oggetto di intervento. Devo sistemare l’impianto elettrico in quando attualmente con canaline esterne. Il contatore è un trifase. Serve il progetto dell’impianto? Grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Si, in quanto come attività supera i limiti entro il quale vige l’obbligo di progetto redatto da parte di professionista abilitato.

  • alfredo

    Buongiorno, sono Alfredo, dipendente nella Pubblica Amministrazione, la mia mansione è Elettricista Specializzato, vorrei sapere se posso effettuare la verifica sui quadri elettrici o effettuare lavorazioni alle quali è prevista il rilascio della 37/08 e successivamente rilasciare relativa certificazione al mio ente di appartenenza. (cosa effettuata da sola Ditta esterna).
    Grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Il DM37/08 prevede varie casistiche in funzione delle Sue qualifiche e titolo di studio. In caso di lavori elettrici servono le abilitazioni secondo norma CEI 11-27.

  • Alessio

    Buonasera, sono un neo progettista elettrico. Io ho un caso di un piccolo fondo commerciale che deve essere trasfomato in un piccolo monolocale. Un ingegnere strutturista sta facendo la progettazione per la struttura che verrà un po’ modificata. Per quanto concerne l’impianto elettrico c’è bisogno del progetto dato che c’è un cambio d’uso dell’immobile?

  • Luca

    Salve, in riferimento all’obbligo del progetto elettrico art. 5.2c, la superficie di soglia pari a mq 200 è intesa come superficie lorda o superficie utile?
    Grazie

    • Alessandro T. L'autore dell'articolo

      Ad un questito simile posto poco sopra avevo già risposto: “Purtroppo la normativa non fornisce chiarimenti ufficiali, pertanto ognuno può sostenere la propria tesi. Per quanto riguarda la superficie, con o senza muri, nel dubbio è meglio comportarsi a favore della sicurezza.”

  • LuigiP

    Salve ed innanzitutto complimenti per la sua iniziativa e competenza.
    Le faccio una domanda (quasi retorica a questo punto).
    Dovrei certificare la conformità di un impianto a servizio di una chiesa che, apparentemente funziona benissimo e rispetta tutte le norme. Tale impianto è però sprovvisto di progetto. E’ necessaria la redazione del progetto per la certificazione dell’impianto?

    Grazie

  • Gaetano

    Buongiorno, i contratti elettrici da 6 kw prevedono che la fornitura possa essere utilizzata fino a 6,6 kw, l’obbligo del progetto oltre i 6 kw rientra già oppure scatta al contratto successivo?

  • Antonio

    Salve, sono un installatore
    da poco mi è stato commissionato di realizzare un quadro elettrico generale per un ristorante con potenza nominale di 160Kw.
    Premetto che è da 5 anni che ho una ditta elettrica propria e non mi è mai capitato di certificare un lavoro del genere, sono iscritto all’albo dei periti industriali specializzazione elettronica e telecomunicazione; vi chiedo:
    visto che precedentemente all’apertura della ditta ho un esperienza decennale lavorando come cablatore in una ditta che si occupava solo ed esclusivamente della realizzazione e progettazione di quadri elettrici, con la mia ditta individuale posso certificare un quadro con potenza di 160Kw o superiore? Vi ringrazio per la cortese attenzione.

  • Flavio

    Buonasera, sono un installatore di impianti elettrici, mi è stato richiesto dall’ufficio tecnico per il rilascio dell’abitabilità, lo schema unifilare dell’impianto realizzato. Trattandosi di un piccolo appartamento (circa 70 mq.) con potenza impegnata totale di 3 Kw è obbligatorio presentarlo? Nel caso lo fosse, dove trovo i moduli neccessari alla compilazione? Saluti e grazie

      • michele

        Permetto che mi complimento per questo servizio dato dal vs studio, promulgare la norma e la buona tecnica da vantaggio alla sicurezza. Uno studio medico, ancorché sprovvisto di apparecchi elettromedicali, è un locale medico. Nel caso anticipato di gruppo zero. L’impianto è ordinario ma vige l’obbligo di progetto da parte di professionista. Saluti

  • Alessandro D.

    Volevo chiedere un chiarimento sull’art 5 comma 2 lettera a che specifica “singole unità abitativa”; nel caso di una villa unifamiliare catastalmente divisa in 3 subalterni (studio, garage e abitazione) tutti appartenenti alla stessa proprietà, devo considerare la totalità della superficie o solamente la superficie del subalterno del locale oggetto di intervento?
    Inoltre per superficie deve essere considerata la superficie utile netta e di tutti i locali?
    grazie in anticipo per la disponibilità

    • Alessandro Torelli

      Si considera impianto tutto ciò che si trova collegato sotto il contatore di energia. Nella somma delle superfici si devono considerare quindi tutti i locali serviti dallo stesso impianto.
      Nelle risposte che ho già pubblicato sopra troverà ulteriori chiarimenti.

  • simone

    Buongiorno,
    nella mia azienda sono intenzionato a sostituire tutte le plafoniere al neon (circa 600) con quelle a led, riducendone in quantità rispetto alle atttuali.
    Non incrementanto la potenzialità del mio impianto, anzi la riduco notevolmente, sono soggetto a DM37/08?
    Grazie

    • Alessandro Torelli

      E’ comunque soggetto al rispetto del DM 37/08. In funzione del tipo di lavoro può considerare intervento di manutenzione dove non si modifica l’impianto elettrico (quindi senza obbligo di progetto) oppure modifica dell’impianto o costruzione nuovo ampliamento (quindi soggetto ad obbligo di progetto). Nel caso specificato se toglie una lampada e la sostituisce con una di potenza inferiore direi che non è soggetto a progetto, ma se varia il numero di lampade, quindi la posizione, è presumibile sia necessario realizzare nuovi tratti di linea variando la lunghezza della linea prevista nel progetto originario, e quindi si ricade sotto obbligo di progetto.
      Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori consulenze anche sul risparmio energetico e rispetto normative varie di sicurezza.

      • michele

        Come scritto in precedenza se installo un corpo illuminante su circuito esistente, previa verifica delle condizioni al contorno, l’intervento ricade nella manutenzione straordinaria e non è soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista. La verifica di carico e caduta di tensione, posa etc spetta all’installatore che esegue l’intervento.saluti

      • Davide

        Buongiorno signor Torelli. Sarei in trattativa per affittare un capannone di 400 mq adibito uso falegnameria. Il proprietario mi dice che non ha la certificazione dell’impianto elettrico, visto che e’ stato fatto nel 1988 da lui con un elettricista di fiducia. Ora le chiedo cortesemente, per certificare l’impianto cosa deve fare il proprietario ? Grazie Davide

        • Alessandro Torelli

          Nel 1988 non era prevista la Dichiarazione di Conformità, entrata come obbligo nel 1990 con l’avvento della Legge 46/90.
          Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal vigente DM. 37/08 non sia stata prodotta o non sia più reperibile solo per gli impianti realizzati prima del 2008, è possibile richiedere ad un professionista abilitato di redarre una “DIchiarazione di RIspondenza (DIRI)” (documento sostitutivo della Dichiarazione di Conformità), ovvio previo accertamento del rispetto normativo degli impianti stessi. Considerato che si parla di impianti con quasi 30 anni di utilizzo in ambiente a maggior rischio in caso di incendio, dubito che una semplice DIRI possa risolvere il problema senza interventi di adeguamento degli impianti e che dal 1988 ad oggi non siano mai stati fatti interventi di modifica ed adeguamento. Restiamo a disposizione per chiarimenti.
          Ci contatti …

  • marco

    Buongiorno,
    volevo sapere se devo rilasciare certificato di conformita’ per un impianto videocitofonico 2 fili comelit nuovo , tubazioni citofoniche gia’ esistenti su condominio anni 60,ho realizzato l’ impianto videocitofonico nel 2013.
    grazie.

  • paolo

    salve. sono un installatore. un cliente mi chiede di realizzare impianto di illuminazione “di cortesia” in un parcheggio all’aperto , per consentire agli autisti che entrano con i furgoni / camion, per poter entrare / uscire a piedi.
    vorrei sapere se è obbligatorio illuminare tutta l’area con almeno 5 lux, o si può eggettuare solo illuminazione dei percorsi pedonali.
    utilizzerei lampade a led.
    in quali casi per un parcheggio è necessario un progetto?
    grazie.
    cordiali saluti.
    Paolo

    • Alessandro Torelli

      Se sono ambienti di lavoro si deve rispettare la normativa che stabilisce, in funzione della tipologie di attività, i valori illuminotecnici necessari. Se si tratta di area esterna pubblica non c’è obbligo di illuminazione, ma anche qui se si vuole illuminare, si devono rispettare i requisiti minimi imposti dalle norme specifiche e dedotti a seguito di relativa analisi dei rischi.
      Per quanto riguarda il progetto redatto da professionista (DM 37/08) è obbligatorio se l’estensione è derivata da impianto soggetto a tale obbligo.

      • paolo

        Non credo che un parcheggio sia da considerare zona di lavoro. E’ un ricovero recintato per prevenire i furti sui mezzi.L’area e’ a se stante. Non e’annessa ad immobili, c’e solo il cancello elettrico di ingresso. Circa 500mq .

  • Pier Angelo Medri

    per un laboratorio artigianale di falegnameria in cui opera il solo titolare , con superficie kw 15
    chiedo se sia possibile :
    -dare incarico a professionista abilitato di redarre il progetto dell’impianto elettrico
    -realizzare direttamente l’impianto elettrico avendone le necessarie competenze
    -far collaudare l’impianto realizzato dal professionista che ha redatto il progetto chiedendo di certificarne la corretta esecuzione.

    In caso affermativo, sapete indicarmi il costo delle prestazioni professionali, di cui sopra ( progetto + collaudo) ‘

    • Alessandro Torelli

      La procedura proposta è in parte inapplicabile in quanto difforme ai dettami normativi.
      Dare incarico a professionista abilitato di redarre il progetto dell’impianto elettrico è obbligato.
      Realizzare direttamente l’impianto elettrico è vietato se non possiedono i requisiti art.3 DM 37/08 sotto riportato.
      Qualora ci siano i requisiti art. 3 chi esegue impianto potrà rilasciare la DICO.
      Far collaudare l’impianto realizzato dal professionista che ha redatto il progetto chiedendo di certificarne la corretta esecuzione è fattibile solo se viene rilasciata la dichiarazione di conformità dall’elettricista. In casi diversi l’impianto non è a regola d’arte e non può essere collaudato.

      “Art. 3. DM 37/08 – Imprese abilitate
      1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 1, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.
      2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra attivita’ continuativa.
      3. Le imprese che intendono esercitare le attivita’ relative agli impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita’, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l’attivita’ e dichiarano, altresi’, il
      possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.
      4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del registro delle imprese.
      5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all’articolo 4.
      6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato dell’11 giugno 1992. Il certificato e’ rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.”

  • Ermiio Orlandini

    ho rilevato con subentro un piccolo laboratorio di falegnameria in cui operava mio padre.
    l’impianto elettrico è stato realizzato 5 anni fa circa ma io non sono in possesso della certificazione di regolarità che neppure l’elettricista esecutore può rilasciarmi in quanto deceduto.
    come posso regolarizzare la mia situazione ?
    posso incaricare un tecnico o un elettricista di verificare l’impianto e rilasciarmi una dichiarazione di conformità o qualche altro documento che attesti la regolarità dell’impianto ?

    distinti saluti
    erminio orlandini

    • Alessandro Torelli

      In questi casi siccome l’impianto è stato realizzato dopo il 2008 esiste un buco normatvo. In ogni caso direi che l’unico modo per regolarizzarsi, visto il decesso dell’installatore, è dare incarico a professionista qualificato per rilasciare la DIRI (ovvio se gli impianti a seguito di accertamento risultano eseguiti a regola d’arte).

  • Mario

    Buon giorno, abito in un condominio formato da palazzine e villette , con viabilità esterna illuminata, con contatore condominiale . La mia domanda è questa : (visto che al comune non c’è traccia del progetto) questo impianto deve essere progettato da un professionista? E quali certificati per la sicurezza devono essere rilasciti ?
    L’impianto è stato realizzato nel 2010. Grazie

    • Alessandro Torelli

      Il responsabile delle parti condominiali è l’amministratore. Sarà sua responsabilità accertare la presenza delle documentazioni ed in caso di carenze provvedere ad adeguare gli impianti o richiedere copia delle documentazioni al costruttore/installatore/precedenti amministrazioni. La documentazione necessaria è la DICO, il progetto redatto da professionista abilitato è obbligatorio solo nel caso in cui si superino i 6kW di potenza installata o ci siano ambienti particolari come per esempio centrale termica o autorimesse interrate soggette a pratiche di prevenzione incendi.

  • Dario

    Buonasera sono un architetto, dovrei fare una ristrutturazione di un immobile in centro storico in Sicilia e quindi richiedere un’autorizzazione edilizia. Il comune mi chiede un capitolo descrittivo in ordine agli adempimenti della L 37/08. Dal momento che si tratta di un’unità abitativa di 60 mq con fornitura elettrica di 3 KW, sbaglio o non è necessario depositare progetto di impianti e relazione ad esso inerente? e il decreto si riferisce anche all’ impianto idrico-sanitario?

  • Tonino

    Salve,
    In un locale commerciale che con pertinenze varie (magazzini e depositi) separati, non comunicanti tra loro e con ingressi indipendenti, si supera i 200 mq. è necessario il progetto dell’impianto elettrico ? Da considerare anche che due delle suddette pertinenze non sono servite dall’impianto, pertanto escludendole si rimarrebbe sotto ai 200 mq.
    Grazie in anticipo e complimenti al blog.

    • Alessandro Torelli

      Si devono sommare le aree di tutti gli ambienti alimentati dallo stesso contatore in quanto si intende facente parte dello stesso impianto tutto ciò che è collegato allo stesso punto di consegna dell’energia. In ogni caso, quando ci sono situazioni incerte consiglio sempre di far redarre un progetto da professionista abilitato. Si evita di sbagliare nelle interpretazioni normative, il costo è modesto, il contributo di un professionista sarà sempre utile e non è detto che un buon professionista sappia dare indicazioni per risparmiare sulle opere, controllare l’installatore e garantire che i lavori realizzati sono a regola d’arte. Grazie per i complimenti al blog.

      • Fabrizio

        Complimenti per la competenza, ne approfitto!
        Una autorimessa classe B (soggetta a scia antincendio) ha un impianto elettrico con dico senza indicazione del nome del progettista.”rispettato il progetto secondo art 5″.
        Il progetto che mi è stato presentato dal committente non corrisponde al realizzato (meno luci, meno interruttori, aggiunti dei pulsanti di sgancio), progetti del 2010, realizzato 2011.
        In questo caso la dico non ha alcun valore? Come faccio ad ottenere una dico ed il progetto corrispondente al realizzato non potendo fare la diri?

        • Alessandro Torelli

          Grazie dell’apprezzamento. Purtroppo la condizione da lei esposta evidenzia gravi responsabilità soprattutto dell’installatore il quale in assenza del progetto doveva rifiutarsi di eseguire il lavoro. L’installatore è colpevole anche nel caso in cui abbia apportato varianti non autorizzate al progetto, non avendo la competenza per realizzare il progetto non ha competenza per eseguire modifiche a suo piacimento.
          Vedere sanzioni https://www.torellistudio.com/studio/2012/03/21/dm-37-08-progetto/#comment-137
          La norma non prevede il risanamento di casi simili, dando per scontato che tutti i professionisti rispettino e conoscano la normativa (la legge non ammette ignoranza).
          Consiglierei quindi di richiamare l’installatore affinchè risani la situazione rispettando il progetto oppure facendo progettare le varianti. Nel caso in cui l’installatore non sia più reperibile sarà onere del proprietario far realizzare un progetto di adeguamento da professionista abilitato e far realizzare le opere da installatore qualificato.

  • stefano

    Buongiorno, nonostante gli anni di attività e nonostante la collaborazione con progettisti esterni (non avendone uno in azienda) ci sono ancora delle discordanze su quando serve o non serve Dico e Progetto.
    Esempio : abbiamo installato 6 pulsanti a tirante in altrettanti bagni entro un B&B (impianto elettrico con progetto ) comunicanti tra loro da cavo bus , tutti e 6 i pulsanti dialogano con una centralina a Display alimentata dalla sua spina ad una presa dell’impianto elettrico. Il nostro progettista dice che non serve ne Dico ne Progetto mentre la parte del cliente richiede sia dico che progetto. Noi come impiantisti comunque abbiamo rilasciato la Dico con lo schema di come sono stati stesi i cavi e i punti dove sono stati installati i tiranti .
    Vorrei se possibile sapere la Vostra opinione.
    Grazie.

    • Alessandro Torelli

      Come tutte le situazioni “border line” lasciano spazio per interpretazioni personali.
      Dal mio punto di vista, è necessario definire se si tratta di “ampliamento” di impianto o “manutenzione straordinaria”.La distinzione è sottile ma fondamentale. Nel caso in cui le modifiche non vadano a modificare gli impianti (p.es. senza aumento di potenza sul circuito, senza estensione della linea, ecc.) ovvero non vengono modificati i parametri elettrici di base del progetto si ricade nella manutenzione straordinaria dove non c’è obbligo di progetto ma deve essere rilasciata la DICO. Nel caso in cui l’impianto modificasse le sue caratteristiche progettuali (p.es. nuovo circuito), servirà anche il progetto (oltre alla DICO) e si parlerà di ampliamento.
      Resto a disposizione per valutare i documenti prodotti anche privatamente.

  • Onofrio

    Salve volevo porre un quesito in merito ad una dico di un impianto elettrico realizzato da un’azienda a febbraio di quest’anno,praticamente l’azienda è fallita prima di redigere la dico…. Come si fà in questo caso? Grazie.

    • Alessandro Torelli

      Con l’entrata in vigore del DM 37/08 si è cercato di mettere ordine fornendo la possibilità di rilasciare una Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) fino all’entrata in vigore del DM 37/08, negli impianti per i quali non era stata rilasciata la dichiarazione di conformità (DICO). Dei casi irrisolti dopo il 27/03/08, ad esempio il titolare è scappato con la cassa o deceduto prima di compilare e firmare la dichiarazione di conformità, nel DM 37/08 non si fa menzione. Nel caso specifico quindi una DIRI potrebbe cercare di mettere una toppa alla falla anche se non espressamente riconosciuto come procedura normata.

  • diego

    Salve,
    quesito, per la realizzazione di impianti elettrici su ville a schiera (8), essendo sotto i 6 kw di fornitura e per un max di 120 mq. ,suppongo che non sia necessario il progetto redatto da un perito /progettista,
    ma il dubbio più forte riguarda il coordinamento e posa dell’impianto di terra condominiale, e adduzione elettrica da punto fornitura energia.
    i questo caso è necessario il progetto?
    grazie

    • Alessandro Torelli

      Ovviamente essendo sotto i 6kW di fornitura e sotto i 400mq non è necessario il progetto redatto da un professionista abilitato purchè ci siano contatori separati altrimenti si sommano le aree dovendoli considerare unico impianto.
      Per quanto riguarda le aree comuni vale la stessa regola: tutto ciò che è collegato sotto lo stesso contatore fa parte dello stesso impianto.
      La rete di terra è comune ad ogni singolo impianto, non incide sul calcolo dei metri quadrati, quindi se non serve progetto per impianto non serve neppure per la terra.

  • Fabrizio Bagnasco

    Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento in merito a impianti di cantiere.
    Un impresa edile mi ha richiesto la dichiarazione di messa a terra della gru. Da quel che ho visto non esiste possibilità di fare tale dichiarazione. Quindi ho proposto di fare una DICO per l’impianto di cantiere, l’impresa mi ha dato il via e dopo aver sistemato il differenziale che non funzionava ho proceduto ha fare una dico con schema elettrico ed elenco componenti. Adesso mi dicono che la potenza fornita è di 15Kw e che io ho messo 6Kw, come si deve procedere? Serve il progetto di un professionista abilitato oppure per i cantieri le normative sono diverse? Questo perchè mi hanno detto che un altro installatore su un altro cantiere aveva fatto la dico con 15Kw.
    Grazie

    • Alessandro Torelli

      Nei cantieri edili non occorre il progetto impianto elettrico, nè di professionista nè del responsabile tecnico dell’impresa installatrice. L’installatore deve comunque allegare alla DICO lo schema di impianto.

  • stefania

    Buongiorno,
    devo presentare una CIla per scorporo locali. i lavori consostono nel collegamento di due locali situati al piano terra ad uso magazzino con foro porta e nell’unione di due bagnetti in uno solo. opere minime, ma nel nuovo bagno l’impianto elettrico sarà sicuramente modificato, così come l’impianto idrico.
    L’appartamento, al piano primo, è stato oggetto di DIA lo scorso anno con tanto di rilascio di certificato di agibilità.
    è necessario il progetto/schema e deposito del progetto degli impianti a firma di professionista abilitato?
    Grazie

  • ENNIO

    Salve sono un’installatore e mi è stato chiesto un impianto elettrico in un locale destinato a birreria, con la particolarità che l’esercizio c’è già con il suo impianto e tutto il resto, ma stanno effettuando un ampliamento nel locale adiacente, dove dovrei fare l’installazione.
    I due impianti dovranno essere indipendenti, quindi nel vecchio locale non si tocca nulla e funzionerà con il suo contatore attuale (3Kw).
    Il nuovo locale avrà il suo impianto nuovo con un suo contatore. Al limite si potrebbero unire i due impianti di terra.
    Le superfici dei due locali, sommate non arrivano a 100 mq.
    La domanda è: ai fini dell’obbligatorietà della progettazione, le potenze impegnate dei due contatori/impianti si sommano? A parte il fatto poi, che basterà usare insieme una piastra elettrica e la lava-bicchieri per superare i 6Kw… voi che ne pensate?
    Grazie Ennio

    • Alessandro Torelli

      L’impianto inizia dal contatore, quindi: due contatori due impianti.
      Si dovranno sommare le superfici solo se i due impianti verranno collegati sotto lo stesso contatore.
      Sta al cliente valutare se conviene pagare due contratti di fornitura con relativa tassa fissa, oppure far fare il progetto come se ci fosse l’obbligo e non trovarsi nella condizione di dover fare comunque il progetto al primo potenziamento.

  • superba serramenti s.n.c.

    Buongiorno
    abbiamo un’attività artigianale di produzione di serramenti in alluminio. Siamo in fase di cambiamento di officina e ci spostiamo in un locale dove si svolgeva un’attività di produzione di materie plastiche, dove già troviamo un impianto elettrico su cui chiaramente facciamo intervenire un tecnico per la manutenzione, oridnaria e straordinaria. Consideriamo che impieghiamo una potenza di 10 Kw. Nel caso specifico è necessario allegare un progetto alla dichiarazione di conformità da parte del tecnico? Grazie dell’attenzione e della risposta

    • Alessandro Torelli

      Nel caso in cui esista già una DICO con relativo progetto e gli impianti non siano mai stati variati, non deve rifare tali documenti, ma nel caso in cui si vada a modificare l’impianto: aggiungere una linea, aggiungere carichi, o modificare la struttura dell’impianto anche solo in una parte, ricade sotto l’obbligo del progetto e relativo rilascio della DICO. Mi rendo disponibile per analizzare il caso nel dettaglio.

  • Simona Grieco

    Salve, le sarei grata se potesse chiarirmi un dubbio: sono proprietaria di un locale commerciale di 31 mq affittato ad uso parrucchiere. Giorni fa i vigili hanno redatto un verbale chiedendo alla inquilina diversi documenti, fra cui il certificato di conformità dell impianto elettrico, che lei non ha. Premesso che leggendo sul vostro sito ho capito che serve anche il progetto essendo la potenza impegnata di 10 kw, le chiedo se il costo di questa certificazione spetta a me come proprietaria delle mura o alla signora titolare della attività, che peraltro ha fatto fare ex novo l impianto nel 92, quando il locale apparteneva ad un altro proprietario. La ringrazio di una sua sollecita risposta.

    • Alessandro Torelli

      Nel ’92 chi ha fatto realizzare le opere di adeguamento doveva far redigere il progetto e richiedere la DICO a lavori ultimati, come pagare dipende dal contratto. Di certo è che se i lavori sono stati fatti da altro proprietario all’atto della vendita doveva trasmetterle insieme a tutti gli altri atti anche i documenti relativi all’impianto elettrico. Per chiarire altri aspetti sarebbe meglio sentirci telefonicamente.

  • Stefano Pauletti

    Buonasera e grazie per gli interessanti quesiti di questa rubrica e le relative risposte.
    Lavoro per l’ufficio commerio di un ente pubblico e spesso mi capitano casi dubbi come quello che riporto di seguito.

    Per illuminare i banchi o i gazebi di una sagra di paese (manifestazione temporanea) e per far funzionare apparecchiature come banchi frigo o altro, gli organizzatori della sagra acconsentono che i singoli standisti si allaccino tramite spine a una presa all’interno di abitazioni domestiche. Gli organizzatori sostengono che l’allaccio in questione non è un impianto elettrico.
    Sostengono inoltre che trattandosi di sagra non si applica quanto previsto dal D.M. 19 agosto 1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”) che impone al titolo IX di produrre la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati.
    Secondo me invece serve una DICO ai sensi del DM 37/08per tutto quello che viene fatto a valle dell’allaccio.
    Lei cosa ne pensa?

    • Alessandro Torelli

      Non è semplice dare la corretta interpretazione, ma secondo me l’importante è usare il buon senso e non l’escamotage per sviare ad una norma.
      Partendo dal presupposto che tutti gli impianti devono garantire la sicurezza delle persone e delle cose, il fatto di allacciarsi alle singole abitazioni implicherebbe quantomeno l’accertamento che gli impianti da cui si derivano siano a norma. Sul fatto di asserire di non essere soggetti ad una norma ci sarà un responsabile che firmerà una dichiarazione delle scelte compiute con la dimostrazione di aver preso tutte le precauzioni possibili.
      Essendo stato nominato in varie commissioni di vigilanza come tecnico esperto (anche in casi come questo dove c’era il dubbio della applicabilità) preferisco sempre richiedere tutti i documenti possibili e certificazioni di corretta posa, controllando successivamente e personalmente tutte le tipologie di allacci e la rispondenza delle dichiarazioni alla realtà della situazione impiantistica.
      Prendere una precauzione in più può sembrare una perdita di tempo o uno spreco di risorse, ma in alcuni casi può salvare vite umane ed il beneficio non ha prezzo. Sulla sicurezza delle persone non possiamo fare i furbetti. Impegnare le risorse per fare un controllo in più anzichè inventarsi come evitare il controllo mi sembra più saggio.

  • Giovanni

    Buonasera,

    vorrei affittare un immobile con superficie superiore a 200 mq e so che il proprietario ha il progetto dell’impianto termico e dell’impianto elettrico redatti prima del DM 37/08 (ma pur sempre di recente costruzione, circa 15 anni fa). Vorrei sapere se quando verrà presentata la modulistica per la procedura ASL può essere allegato quello e deve essere redatto un nuovo progetto e chi può redigerlo.
    Cordiali saluti.

  • david

    Buongiorno, non so se tale questione è gia stata sollevata, in tal casa me ne scuso.
    Il dubbio è il seguente: l’obbligo del progetto scatta oltre i 6 kw di potenza impegnata, ma al momento dell’inizio dei lavori potrebbe non essere nota la potenza contrattuale necessaria. La nuova CEI 64-8, per le abitazioni, ci impone un interruttore magnetotermico 2×32 A, ovvero con cos fi 0.9 sono 6,624 kw. Visto che Enel fornisce di contratto 6 kw impegnati e 6.6 disponibile direi che siamo precisi sotto al limite, anche se volendo è interpretabile. Se come generale installo un 2x40A dovrebbe quindi scattare gia l’obbligo del progetto
    Se faccio un impianto trifase e come generale installo appena un 4x20A scatta l’obbligo del progetto, in quanto l’utente finale puo attivare un servizio da 6 kw ed aumentare a 10 senza dover apportare modifiche all’impianto.

    ringrazio anticipatamente

    • Alessandro Torelli

      Quesito interessante, ma direi che trova risposta semplicemente nell’art. 5 comma 2 punto a) del DM 37/08 “… potenza impegnata superiore a 6 kW …”. Ciò vuol dire che si prende in considerazione la potenza impegnata nel contratto di fornitura energia. Non viene citata la potenza disponibile.
      Per quanto riguarda la potenzialità dell’impianto, l’installatore deve riportare sulla DICO la potenza massima dell’impianto che ha realizzato, se questa supera i 6kW DEVE allegare il progetto dell’impianto elettrico redatto da un professionista abilitato, altrimenti la DICO non ha valore.
      Nel caso in cui il cliente possa aumentare la potenza contrattuale senza modificare l’impianto vuol dire che la massima potenza impegnabile è superiore a 6kW, quindi vige l’obbligo di progetto redatto da un professionista.

  • Giuseppe

    Buongiorno,
    sono un geometra e mi è stato dato l’incarico per la progettazione di un bar-tavola calda, con superficie inferiore ai 200 mq. Oltre al progetto di sistemazione interna mi è stato chiesto se posso redigere il progetto elettrico in quanto si superano i 6 Kw di potenza elettrica.
    Leggendo il dm 37/2008, per quanto riguarda il progetto elettrico, si parla di professionista abilitato. Abilitato a cosa?
    Ho sentito il collegio dove sono iscritto e il presidente mi ha consigliato di appoggiarmi ad un impresa installatrice in modo tale da firmare entrambi il progetto. Questa risposta mi ha lasciato con molti dubbi.
    Secondo me il progetto andrebbe firmato o da un ingegnere o architetto.
    Secondo voi?

    • Alessandro Torelli

      Il problema delle competenze è stato oggetto di discussione per anni, ma con riferimento alla sentenza del TAR della Liguria risulta che i geometri non hanno la competenza per progettare gli impianti (di riscaldamento, elettrici, gas, ecc.) anche se incorporati nell’opera edilizia da loro progettata.
      Il TAR della Liguria ritiene inammissibile l’interpretazione che “gli impianti facendo parte della costruzione sono una pertinenza dell’immobile e quindi il progetto edile può estendersi alla parte impiantistica”, facendo riferimento alla giurisprudenza in merito (TAR Liguria 137/05 , TAR Piemonte 261/04 TAR Lazio Sez. III ter 1698/03).
      La ex Legge 46/09 e l’attuale DM 37/08 richiedono infatti un progetto autonomo per la parte impiantistica, scorporando così concetualmente questa attività progettuale da quella relativa alla costruzione vera e propria e di conseguenza anche le relative competenze professionali dei geometri.
      Se la norma richiede progettazioni mi sembra palese che queste devono essere eseguite da persone competenti. Far spendere soldi ad un cliente per dargli un pezzo di carta privo di valore concettuale mi sembra il solito furto che peraltro va a sminuire coloro che hanno speso una vita per la costruzione di una professionalità specifica.
      I Periti Industriali alla pari degli Ingegneri hanno competenze specifiche riconosciute dalle vigenti normative.

  • Salvatore

    Salve sto aprendo un centro estetico con locali di circa 75 mq è un contatore da 3kw con macchine elettromecaniche tipo pressoterapia e un macchinario a ultrasuoni per il viso e obbligatorio il progetto per l”impianto elettrico grazie

    • Alessandro Torelli

      I locali estetici sono stati ufficialmente equiparati ai locali medici dalla norma CEI 64-8 Sezione 710, pertanto ricadono sotto l’obbligo di progetto dell’impianto elettrico da parte di un professionista iscritto all’albo, indipendentemente dalla potenza dell’impianto o dalla sua estensione.
      L’utente che affidi ad un installatore la realizzazione dell’impianto elettrico in assenza di progetto è passibile di una sanzione fino a € 10.000 ai sensi del DM 37/08, ed inoltre rischia concretamente responsabilità penali nel caso l’impianto determini un infortunio, ad esempio su un cliente.

  • Ermes

    Salve, volevo sapere se per un ricovero attrezzi agricoli ( trattori ed attrezzature ) con sup.di 500 mq è necessario il progetto dell’ impianto elettrico o basta la certificazione dell’ elettricista? Grazie

  • francesco bilanci

    salve
    vorrei cambiare nel capannone le campane a vapori di sodio con campane a led vorrei sapere se per tale cambiamento è necessario l’intervento di un progettista.
    Cordiali saluti

    • Alessandro Torelli

      Non andando a modificare sostanzialmente l’impianto direi che se tolglie una lampada e ne mette una nuova di potenza ridotta il progetto elettrico non serve. Se però va a modificare le linee si attiverà l’obbligo del progetto. Attenzione però che sarà necessario fare comunque una verifica illuminotecnica per garantire e dimostrare di aver rispettato i valori di illuminamento prescritti dalla norma specifica.

  • Giorgio Ghilardi

    Salve. Un immobile commerciale del 2003 con dich conformita’ verra adibito a studio medico senza modifiche all’ impianto elettrico. E’ necessario il progetto? Se si, come ottenerlo?

    • Alessandro Torelli

      Lo studio medico è soggetto a normativa specifica, di conseguenza sono richieste caratteristiche impiantistiche dedicate. E’ improbabile che l’impianto di locali ad uso commerciale sia già idoneo per uno studio medico. Se saranno necessarie modifiche sarà obbligatorio il progetto. Gli ambienti ad uso medico sono classificati in varie categorie, se si eseguono solo visite (tipo medico di base) la situazione è più semplice, ma se sono utilizzati apparecchi elettromedicali il progetto sarà obbligatorio.
      Per avere un progetto, o valutare se necessario, potrete contattarci.

  • Elisa Cuccovillo

    Vorrei sapere se il progetto è obbligatorio nel caso in cui venga realizzato un impianto di iilluminazione per viale di accesso ad immobile di categoria A/8

    • Alessandro Torelli

      Essendo il vialetto collegato sul contatore dell’immobile, se l’immobile supera i 400mq e/o i 6kW di potenza elettrica installata, il progetto redatto da professionista iscritto in un albo professionale è obbligatorio.

  • Emanuele

    Buonasera. Collaboro da anni con una ditta di service audio luci per eventi di pubblico spettacolo. La commisione di vigilanza richiede progetto impianto elettrico per evento che avrà luogo nell’area esterna di un centro commerciale e durerà un weekend. L’impianto per la minfestazione si sviluppa interamente nell’area esterna ed il punto di fornitura della corrente è una presa etsrena 32A facente parte dell’impianto del centro commerciale debitamente progettato, certificato e collegato a terra. le risulta ci voglia il progetto o solo una dichiarazione di conformità da parte dell’installatore?

    • Alessandro Torelli

      Pur essendo un impianto esterno, si tratta di “estensione” di un impianto che ricade sotto l’obbligo di applicazione del DM 37/08, serve quindi la dichiarazione di conformità. Essendo inoltre un impianto soggetto a normativa specifica vige anche l’obbligo di progetto.
      Si potrebbe valutare se l’impianto in oggetto è solo a servizio del palco e se si può considerare come impianto a bordo macchina. In questo caso non si è più soggetti al DM 37/08 ma alla Direttiva Macchine.

  • Angelo F

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente all’esperto un chiarimento: Ho affittato un locale ad uso artigianale + uffici di sup totale 263 mq. Dovendo fare l’impianto elettrico solo per la parte laboratorio (pot 6KW) di 150 mq, devo considerare la sup totale e quindi far fare il progetto o solo il laboratorio per il quale non essendo superiora a 200 mq basta la dich di conformità?
    Ho anche pensato di mettere un nuovo contatore solo per il laboratorio e quindi un impianto totalmente indipendente da quello uffici.
    Il locale uffici a già le dichiarazioni per l’impianto esistente e ci sono due APE distinte per i due locali (comunicanti).
    Se i locali vanno considerati come unico, allora anche per l’esistente impianto serviva il progetto o la DIRI se post 2008?
    Grazie e complimenti per le risposte chiare e precise ai quesiti dei lettori

    • Alessandro Torelli

      La superficie considerata è quella della attività (anche se si tratta di una interpretazione a favore della sicurezza in mancanza di chiarimenti ufficiali) o della sommatoria delle attività collegate sotto lo stesso impianto. L’impianto elettrico è considerato unico per tutto ciò che è collegato a valle del contatore di energia. Laboratorio + ufficio sono una unica attività (anche se servito da impianti differenti) e quindi serve il progetto superando i 200mq di superficie. Per quanto riguarda gli uffici con DICO senza progetto potrebbe essere possibile in quanto nel tempo sono magari cambiate le condizioni ed è aumentata la superficie. Se vengono realizzati lavori di installazione, trasformazione o ampliamento è applicabile il DM 37/08 e si ricade nell’obbligo di progetto.
      La ringrazio per la recensione positiva.

  • samuela

    Salve; ho un attività di frutta e verdura di mq 70,potenza del contatore kw10.
    Per rimanere con questa potenza devo obbligatoriamente rivolgermi ad un ingegnere?
    Grazie in anticipo per la risposta.

    • Alessandro Torelli

      A causa dei 10kW, in caso di installazione, trasformazione o ampliamento, rientra sicuramente nell’obbligatorietà di avere un progetto redatto da professionista iscritto in un albo professionale nel campo di specializzazione tecnica richiesta, NON DEVE NECESSARIAMENTE RIVOLGERSI AD UN INGEGNERE.

  • Massimo Stainer

    Buongiorno: domanda specifica.
    Come faccio ad avere la garanzia che il progettista di turno sia in regola con gli adempimenti fiscali e normativi.
    in altre parole io sono tenuto a verificare se costui possa realmente redigere e firmare un progetto e che i suoi contenuti non siano in contrasto con la normativa in vigore? Fino a che punto io sono responsabile del suo lavoro ??
    Grazie

    • Alessandro Torelli

      Innanzitutto il professionista deve essere iscritto in un albo professionale, requisito verificabile in base al numero di iscrizione dal sito dell’ordine a cui il professionista dichiara di essere iscritto. Secondo requisito è che il professionista deve essere iscritto nel campo di specializzazione tecnica richiesta, ovvero se è un geometra non può progettare impianti elettrici, un architetto non può progettare illuminazione pubblica, un perito con specializzazione chimica non può progettare impianti elettrici, ecc.
      Come abilitazione personale, essendo iscritto all’albo professionale dei periti industriali di Cuneo al n° 266 con specializzazione in elettrotecnica: posso progettare impianti elettrici ma non posso progettare edifici o progettare impianti termici.
      Altro requisito è l’attestazione di regolarità contributiva di cui si può richiedere copia al professionista o farne richiesta all’Ente di Previdenza dell’ordine.
      Accertata la regolarità del professionista incaricato ovviamente sarà responsabilità del progettista se non viene rispettata la normativa. Resta comunque parzialmente responsabile l’installatore che di fronte a macro errori progettuali non può esimersi dalla responsabilità.
      In ogni caso, prima di affidare incarichi sarebbe sempre consigliabile dare il dovuto peso ad un buon curriculum professionale, prima che al prezzo.

  • giulio

    Buonasera,
    nella realizzazione di un nuovo bagno in un edificio esistente adibito ad abitazione (superficie inferiore ai 400 mq. e 6 kw) (attualmente nell’edificio non sono presenti bagni) nel rilasciare la concessione edilizia (perchè intervengo su altre parti dell’edificio non riguardanti il bagno e l’impiantistica) la commissione edilizia del Comune mi chiede che “siano inoltrati gli schemi grafici degli eventuali impianti previsti in progetto con relative relazioni tecniche, ai sensi degli art. 5 e 7 del D.M. 37/2008”.
    Appurato che i progetti non sono necessari in quanto superficie e kw sono inferiori a quanto previsto dalla normativa, è corretto da parte dell’amministrazione pubblica domandare gli schemi prima di emettere la concessione?
    Ho sempre considerato la consegna al termine dei lavori, da parte dell’impresa esecutrice degli impianti.
    Grazie

    • Alessandro Torelli

      Come specificato dall’articolo 7, comma 2, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice in quanto secondo l’art. 5 comma 2 nel caso in oggetto non è richiesto il progetto redatto da professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
      Al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati comprensiva della relazione con la tipologia dei materiali impiegati ed il progetto di cui all’articolo 5 (in questo caso redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice).
      Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera (art. 7 comma 2).

  • Ceccio fabio

    Salve, sono un installatore.
    un cliente mi chiede che vorrebbe realizzare l’impianto elettrico in un locale adibito ad uso odontoiatrico “PRIVATO”.
    mi ha richiesto la certificazione dell’impianto elettrico senza che necessita di proggetto da parte di un professionista, perchè lo studio è di tipo privato , riferendosi al ” decreto regionale sicilia 23e aprile 2001 gazzetta ufficiale n°27 del 1 giugno 2001 “.
    grazie in anticipo.

    • Alessandro Torelli

      La definizione di studio odontoiatrico “privato” potrebbe essere ambigua. Innanzitutto si deve definire se si tratta di ambiente ad uso medico e se c’è l’utilizzo di apparecchi elettromedicali applicati al paziente, poi con “privato” si intende che cura solo se stesso? A parer mio il progetto è necessario, ma sarebbe opportuno approfondire l’argomento.

  • Giacomo

    Buongiorno,

    scrivo perchè dobbiamo attaccare un mini impianto audio (2 casse audio da 250W e un mixer) a una pozzetto con una presa da 220V con interruttore magnetotermico/differenziale 16A e 30mA.

    Il pozzetto è di proprietà del Bar con cui collaboriamo ed è stato installato 1 anno fa da un’elettricista, noi ci attaccheremmo alla presa da 220 direttamente con gli utilizzatori finali (prolunghe industriali e altro materiale certificato) quindi senza installare nessun quadro/sotto-quadro elettrico.

    Ci siamo rivolti a una società che si occupa di service Audio a cui abbiamo richiesto di rilasciarci anche la certificazione DM 37/2008 che ci era stata richiesta dal Comune. Ci è stato più volte detto che dal momento che non attaccheremo/installeremo nessun impianto/quadro/sotto-quadro tale certificazione non ci serve in quanto l’impianto (il pozzetto con presa da 220) è stato certificato nel momento dell’installazione.

    Cosa ci suggerisce di fare? Conferma che per la nostra casistica non serve la certificazione DM 37/2008?

    Grazie

    • Alessandro Torelli

      In questo caso non vengono eseguite modifiche/integrazioni sull’impianto elettrico che termina alla presa. L’impianto in questione è un impianto provvisorio, non ricade sotto il DM 37/08 e quindi non serve la DICO. Consiglierei di rilasciare una dichiarazione di corretta posa.

  • Michele LOPRANO

    Buon giorno. Per l’ottenimento dell’agibilità di una casa unifamiliare di 110 mq, il tecnico mi ha chiesto, tra i vari documenti, il progetto dell’impianto elettrico. Io ho solo il certificato di conformità rilasciato all’epoca dell’installazione dalla ditta esecutrice: maggio 2001. Vorrei chiederle se sono obbligato a presentare questo progettino per ottenere l’agibilità.
    Specifico che l’immobile è stato costruito tra il 2000 e il 2003. Grazie.

    • Alessandro Torelli

      Se l’immobile non supera i 400mq ed i 6kW il progetto redatto da professionista abilitato non è richiesto. Se l’impianto è stato costruito nel 2001 e da allora non sono state apportate modifiche resta valida la DICO rilasciata ai tempi anche se nel 2001 essendo in data antecedente al DM 37/08 si faceva riferimento alla Legge 46/90.

  • Federico Pederzolli

    Buongiorno, desideravo avere un chiarimento sulla questione dell’obbligatorietà o meno del progetto. Lei sostiene che qual ora si intendesse sistemare un appartamento, di potenza inferiore ai 6kw e al di sotto dei 400 mq., e con esso rifare l’impianto elettrico non sarebbe obbligatorio il deposito del progetto bensì lo stesso, redatto dal responsabile della ditta, andrebbe allegato alla DICO.
    Il comma 2 dell’art. 11 però recita : Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.”
    Ne deduco che nel caso di intervento edilizio il progetto vada sempre presentato contestualmente al deposito del progetto edilizio quindi prima dell’inizio dei lavori.
    Questa interpretazione è errata? e nel caso lo fosse per quale motivazione?
    La ringrazio fin da subito per la sua risposta e le porgo cordiali saluti.

    • Alessandro Torelli

      Può trovare la risposta all’art. 5 comma 1 dove in sostanza si chiarisce il concetto che per tutti gli impianti c’è l’obbligo di progetto. Nei casi citati al comma 2 il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
      Al comune che chiede la consegna del progetto, per un impianto non soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista, può consegnare il progetto dell’installatore costituito semplicemente dallo schema dell’impianto.

  • Angelo

    Buongiorno, vorrei chiarire un dubbio. La direttiva macchine, non rientra nell’ambito di applicazione del DM 37/08 quindi, non è richiesto il progetto da parte di un professionista iscritto all’albo. Ma se io ad esempio devo realizzare un quadro di comando per una cassa automatica e, questa cassa è installata in luogo dove si richiede il progetto da parte di professionista. L’interno del quadro quindi il tipo di comandi che servono e la protezione interna del quadro è compito del progettista professionista iscritto all’albo oppure sono io il progettista di quel quadro? grazie

    • Alessandro Torelli

      E’ importartante definire il punto di delimitazione tra impianto di distribuzione soggetto a DM 37/08 e impianto bordo macchina. Solitamente si considera che l’impianto di distribuzione termina sui morsetti di alimentazione del quadro bordo macchina. Nel caso specifico sarebbe bene valutare lo schema e la tipologia di impianto in questione per poter valutare se applicabile la regola generale.

  • mari

    Salve, sono un architetto ed ho fatto richiesta di permesso di costruire per un ampliamento di edifico agricolo (magazzino), quindi trasformazione dell’impianto elettrico esistente:
    – inferiore a 6kW;
    – superficie esistente 120 mq + superficie ampliamento 75 mq esclusa veranda (85 mq compresa veranda): devo conteggiarle entrambe?
    è d’obbligo il progetto di un professionista? o basta lo schema dell’installatore?

    Il volume dell’ampliamento è circa 335 mc, ci vuole il progetto dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche giusto?

    • Alessandro Torelli

      Non importa che sia un ampliamento, deve considerare l’intero impianto sotteso al contatore di energia del fornitore. Quindi se il contatore è inferiore a 6kW e la superficie dei locali alimentati dagli impianti è inferiore a 200mq non serve il progetto redatto da professionista abilitato, in caso contrario il progetto redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste è obbligatorio.
      Per quanto riguarda la protezione struttura contro i fulmini prima di fare il progetto dell’impianto scariche atmosferiche deve far redarre la relazione di verifica protezione struttura contro i fulmini secondo CEI EN 62305-1/4. Se il risultato della relazione sarà che il rischio complessivo è inferiore al rischio tollerato non occorrerà adottare misure di protezione, ovvero il progetto ed il relativo impianto di protezione non saranno necessari.
      A tale proposito consiglio di leggere l’articolo
      https://www.torellistudio.com/studio/2014/08/07/valutazione-del-rischio-dovuto-al-fulmine/

  • Emanuele

    Buongiorno, a mio avviso l’articolo è incompleto e frutto di una non completa lettura della fonte. Come si evince dall’Art. 5 comma 1:
    “Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), E’ REDATTO UN PROGETTO. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.” Il progetto dell’impianto va SEMPRE fatto. Continua con l’Art. 5 comma 6: “Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto nei termini previsti all’articolo 11.”
    Art. 11:
    “11.1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

    2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.

    3. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.”
    Saluti

    • Alessandro Torelli

      Ringrazio per la visita ed appunto sul mio blog, ma vorrei precisare che il mio blog NON E’ UN PORTALE DI CONSULENZA GRATUITA. Lo scopo del Blog è fornire una prima infarinatura delle varie problematiche riscontrate e dare la possibilità a chi lo ritiene necessario, di trovare un referente autorevole a cui porre quesiti specifici.
      Avrei potuto copiare testualmente la norma o fare un articolo prolisso di dettagli ma che per un utente comune, estraneo alle problematiche del settore, sarebbe stato incomprensibile.

  • Alessio Forlivesi

    Salve sono un installatore elettrico. Devo fare una DICO soltanto che ai tempi, circa un anno fa l’impianto aveva richiesto una Potenza impegnata di 4,5 KW e superficie di 190mq. Ora che siamo a fine lavori la committenza ha installato un impianto fotovoltaico da 6 kW da una altra ditta ed ha richiesto un contatore da 6 kW. Io sono ancora in regola o devo fare redigere un progetto da un professionista? grazie

    • Alessandro Torelli

      Può rilasciare la DICO per gli impianti di sua competenza. Il progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica non era obbligatorio prima e non lo è ora. Resta, come prima, l’obbligo di progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

  • Fabio

    Buonasera,
    in un edificio che si sviluppa su due piani, c.a 470 mq a piano, devo effettuare una ristrutturazione comprensiva di modifica all’impianto elettrico. Ad oggi è gia presente un progetto dell’impianto, che è > di 6 kW. Essendo che si devono installare dei macchinari di produzione e aggiungere dei condizionatori, bisogna redigere un nuovo progetto partendo da quello esistente?
    La ringrazio anticipatamente

  • Daniele Merico

    Nel caso ci sia un negozio di 190 mq senza obbligo di progetto che viene fuso ad altro negozio di 50 mq con impianto elettrico autonomo mediante l’apertura di una porta, è necessario fare un progetto dell’impianto elettrico adesso che il locale ha raggiunto una superficie superiore a 200 mq o essendo separati i due impianti non serve?

    • Alessandro Torelli

      La risposta è delicata e quindi è bene fare alcune considerazioni. I limiti dimensionali si applicano all’impianto, quindi, anche se l’attività è unica, gli impianti sono due distinti che alimentano porzioni di locali inferiori ai 200m e quindi il progetto non è obbligatorio. Nel caso in cui i due impianti venissero collegati sotto lo stesso contatore si supererano i limiti dimensionali e quindi il progetto diventerà obbligatorio. Consiglierei di valutare se conviene lasciare attivi due contatori, mantenendo i relativi costi di gestione, solo per esimersi dall’obbligo di progetto. Considerata la variazione impiantistica consiglierei comunque di fare un progettino e controllo impianti.

      • Emanuele

        Buona sera,
        Stiamo affrontando una ristrutturazione di un negozio il quale in precedenza aveva una fornitura di 6kw. In quanto , la nuova attività dovrà essere fornita di 20kw per la gestione dei macchinari , (lavanderia) per l’esattezza, 45 mq totali,5 postazioni da 380 /32A e 22 punti luce della 220. Se possibile vorrei sapere quali requisiti a norma di legge vigenti avrei bisogno e (sicuramente un progetto) il suo costo in linea di massima. Grazie

        • Alessandro Torelli

          Sicuramente ci sarà obbligo di progetto redatto da professionista abilitato. Sarà quindi il progettista che presa visione della situazione deciderà se necessario eseguire quali e quanti lavori. Il costo di progetto non sarà sicuramente elevato viste le dimensioni e complessità dell’attività. Per ulteriori dettagli prego di contattarci direttamente.

  • Antonio network

    Salve a tutti
    devo fare un impianto elettrico di 20 appartamenti con autorimesse sottostanti,
    siccome la zona autorimesse e’ stata considerata luogo a maggior rischio in caso di incendio, e quindi segue tutta la progettazione,
    la domanda e’ la seguente,”BISOGNA FARE IL PROGETTO ANCHE ALL’APPARTAMENTO?” siccome le luci e le prese presenti nelle autorimesse dei singoli box auto sono alimentate singolarmente dai rispettivi contatori enel, quindi con progetto;

  • francesco

    Buongiorno volevo sapere se per una manutenzione ordinaria in una stazione di servizio (quindi soggetto a progetto) con sostituzione interruttore, contattore, salvamotore, c’è bisogno della DICO e progetto con riferimento al vecchio progetto e dico. O posso fare senza niente? Grazie

    • Alessandro Torelli

      Per manutenzione ordinaria si intendono tutte le operazioni finalizzate a contenere il degrado normale d’uso che non modificano la struttura dell’impianto.
      Sono comprese quindi sostituzioni di piccole apparecchiature vecchie o danneggiate come per esempio prese, interruttori, ecc. che abbiano le stesse caratteristiche delle precedenti.
      La manutenzione ordinaria non rientra nel campo di applicazione del DM 37/08, quindi non servono progetti o DICO.
      Si rimanda all’articolo “DM 37/08 significato e tipologie degli interventi sull’impianto elettrico”
      Leggi articolo

  • francesco

    Con manutenzione straordinaria elettrica in una stazione di servizio (soggetta a progettazione) devo fare la DICO.Il progetto devo farlo? Devo fare riferimento alla vecchia DICO? Grazie

    • Alessandro Torelli

      La manutenzione straordinaria comprende tutto ciò che non è una nuova installazione, trasformazione, ampliamento o manutenzione ordinaria come sostituzione di un componente con caratteristiche diverse dalle precedenti oppure aggiunta o spostamento di prese o punti luce esistenti, ecc.
      Il progetto di un professionista è richiesto (se si tratta dei casi in cui è richiesto per la prima installazione) per l’installazione, l’ampliamento o la trasformazione (non per la manutenzione straordinaria).
      Si rimanda all’articolo “DM 37/08 significato e tipologie degli interventi sull’impianto elettrico”
      Leggi articolo

  • francesco

    Grazie per le risposte.quindi per la sostituzione di quadretto,interruttore magnetotermico ,salvamotore,contattore,tutti monofase, già esistenti,rotti e deteriorati per una caduta accidentale di una sbarra e ubicati nel locale autoclave di una stazione di servizio,posso andare in manutenzione ordinaria o straordinaria? Se straordinaria sarà necessaria la DICO e non il progetto? Devo anche fare riferimento alla DICO precedente del vecchio installatore o non serve?Devo mensionare anche il progetto precedente o non serve? Se in manutenzione ordinaria anche se non obbligato sia della DICO e del Progetto,se il committente vuole comunque la DICO posso farla,c’è problema? GRAZIE MILLE

    • Alessandro Torelli

      Invito nuovamente a leggere articolo “DM 37/08 significato e tipologie degli interventi sull’impianto elettrico” consultabile al link (clicca qui)
      Se non ho capito male, da quanto descritto mi pare si tratti di manutenzione ordinaria. Quindi niente progetto e niente DICO.
      Se poi il cliente vuole una DICO va bene, resta un documento in più, l’importante è descrivere bene in cosa è consistito l’intervento per non assumersi responsabilità non dovute. Al limite sarà una DICO volontaria che prende traccia dal DM 37/08 pur non facendone parte.

  • Marta

    Buongiorno,
    devo aggiungere una stanza all’interno di uno studio professionale già attivo. Dovrò quindi aggiungere alcune luci, interruttori etc.
    E’ necessario allegare un progetto alla pratica edilizia?
    Grazie.

  • Luca

    Gentile avvocato,
    Sono proprietario di un appartamento di 100mq. Ho incaricato una azienda edile di eseguire la Ristrutturazione con sottoscrizione di un contratto, comprensivo di opere murarie ed impiantistiche (idrico, elettrico, gas, condizionatori, lo spostamento di due termosifoni).
    Nella certificazione degli impianti devono essere allegati il progetto e la relazione tecnica dei materiali?
    Le tubazioni per spostare i termosifoni, collegati all’impianto generale condominiale, devono essere anch’essi certificato?.

    Ringrazio
    Saluti.

    • Alessandro Torelli

      Al termine dei lavori l’impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati comprensiva di relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e progetto.
      Nel caso in cui il progetto sia redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico deve essere costituito almeno dallo schema dell’impianto realizzato, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera eseguita.

  • Alessandro Palazzi

    Buon giorno,

    prima di tutto, grazie per il lavoro fatto, avrei una domanda, se un unita abitativa civile semplice, una classica villetta o appartamento anche dei più piccoli 60/70 mq, decide di installare un piano ad induzione, oppure di posare un pompa di calore, quindi si potenzia il contatore a 6 Kw, in questo caso da quello che dice la norma il progetto può essere eseguito dal tecnico installatore, ma calcolando che i nostri contatori permettono uno sforo del 10% quindi possiamo arrivare a 6,6 KW, questo viene considerato un superamento dei 6Kw, quindi subentra un progettista, oppure è un dato che non incide ?
    Grazie Alessandro

    • Alessandro Torelli

      Il DM 37/08 definisce il limite in 6kW di potenza impegnata. La potenza impegnata o contrattuale è la potenza richiesta dall’utente ed indicata nel contratto. Quando è presente un dispositivo limitatore, questo viente tarato in modo da intervenire quando la potenza prelevata supera il 10% della potenza contrattuale impegnata. La potenza disponibile corrisponde dunque alla potenza contrattualmente impegnata aumentata del 10%.

  • adriana

    Per un chioscho ovvero un isola da cucina all’interno del Centro
    bicocca a Milano dove e’ presente solo il quadro elettrico per un impianto da 15kw , non vi e’ stesura di cavi e canalina necessita del progetto o solo certificazione quadro elettrico?

  • Alex

    Salve, un ingegnere industriale sez. A abilitato e iscritto all’albo, può redigere progetto di impianti civili/residenziali?Grazie

  • Livio

    Salve, sto progettando un piccolo bar che avrà potenza superiore a 6KW, e per questo abbiamo contattato un tecnico. Considerando che è l’unico lavoro di modifica dell’esistente (fatta eccezione per gli arredi) bisogna procedere con delle pratiche autorizzative o depositi del progetto? Cioè una volta che il tecnico ha redatto il progetto dell’impianto elettrico e la ditta lo ha eseguito certificandolo, ci sono delle procedure burocratiche da seguire o semplicemente deve essere tenuto agli atti della proprietà? Semplificando tutto inizia e finisce con progetto, realizzazione e certificazione o ci sono procedure e pratiche? Grazie

    • Alessandro Torelli

      L’installatore non deve più inviare la DICO alla Camera di Commercio, né allo sportello unico/Comune (DL 5/12, art. 9, comma 2: “La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.”

  • Benedetti Pierpaolo

    Volevo una delucidazione, su un impianto elettrico di civile abitazione, dove è redatto un progetto di un perito al momento di consegnare la documentazione per avere l’agibilità dell’abitazione, basta consegnare la dichiarazione o entrambi alla pari, cioè il comune può accettare solo la dichiarazione dell’impianto redatta dalla ditta installatrice con il riferimento al progetto o richiede la dichiarazione e il progetto del perito
    grazie.

  • Vilmo scenetti

    Ho richiesto 10 kw di corrente per un quadro di cantiere a una sola presa per la gru serve il progetto o è sufficiente listallatore?

    • Alessandro Torelli

      L’impianto elettrico di cantiere non è soggetto all’obbligo di progetto secondo DM 37/08 art.10. L’installatore ha comunque l’obbligo di predisporre lo schema impianto ed allegarlo alla DICO.
      Fa eccezione se l’impianto di cantiere non ha il contatore ed è alimentato dall’impianto elettrico di un edificio attiguo soggetto all’obbligo di progetto. In tal caso infatti costituisce un ampliamento dell’impianto esistente ed il progetto è obbligatorio.

  • cosimo calabrese

    Buonasera chiedo cortesemente, nella nostra palazzina con piano rialzato + 2 piani con ascensore e 6 condomini, per potenziare il Contatore condominiale da 10 KW a 16 KW cui sono collegati le utenze + Impianto fotovoltaico GSE, serve presentare il progetto firmato dal tecnico iscritto all’albo per ampliamento potenza del contatore e forse anche l’aggiunta di altra utenza’?

  • paolo

    Mi sembra che la legge dica altro.
    Il comma 1 dell’art. 5 dice che “è redatto un progetto” sancendone l’obbligatorietà e che fatti salvi i casi di normative più rigorose (restrittive) il progetto nei casi del comma 2 è redatto da un professionista iscritto ad un albo professionale.
    Significa che il progetto è sempre obbligatorio e che nei casi del comma 2 (o in caso di discipline specifiche) debba essere firmato da un professionista. Venendo meno l’obbligatorietà di legare il progetto ad un titolo edilizio (art. 107-121 Dpr 380/01 abrogati con L. 17/07) non si capisce se la redazione del progetto sia funzionale alla sola certificazione conformità dell’impianto o ad altra situazione (sto approfondendo).

    • Alessandro Torelli

      Il fatto di dover progettare gli impianti mi pare scontato, si tratta di definire chi lo può firmare ed i contenuti minimi del progetto definiti all’art.5
      Fin qui mi pare tutto chiaro ed inconfutabile. Non mi pare ci siano elementi di obbligatorietà relativi alla consegna del progetto a seguito della abrogazione DPR 380/01 art. 107-121, di conseguenza è sufficiente, come peraltro accade già in altri casi, avere disponibilità del progetto che dovrà essere consegnato al comune in caso di richiesta.

  • campagna cataldo

    Buonasera,devo fare un impianto elettrico in una macelleria con contatore 6kw .Il locale è 65mq.Serve il progetto ?
    Grazie

    • Alessandro Torelli

      Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), il progetto deve essere redatto.
      Nel caso specifico può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Non è richiesto che sia redatto da un professionista iscritto agli albi professionali,