Riscatto impianti di illuminazione pubblica


Gestione degli impianti di illuminazione pubblica

Il Comune che decide di indire una gara pubblica per individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l’aspetto economico, a cui affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica, spesso trova immediatamente un ostacolo da superare: non tutti gli impianti sono di sua proprietà. Tralasciando tutte quelle realizzazioni effettuate dall’ENEL, la proprietà degli impianti più recenti è del gestore, nonostante l’80% della spesa per la loro realizzazione sia stata sostenuta dall’Amministrazione Comunale.
Quindi, la disponibilità della proprietà della totalità degli impianti di illuminazione pubblica è la premessa indispensabile perché il Comune possa mettere in gara la gestione del servizio: ovviamente se la proprietà degli impianti è di terzi, questi hanno il diritto per inibire a chiunque di disporne. Una gara in queste condizioni non è proponibile perché solo il proprietario dell’impianto può presentare un’offerta.

Riscatto dell’impianto

Il Comune che intende riscattare la proprietà dell’impianto, dovrà seguire la procedura indicata nel DPR 902/86 – articoli 8 ÷ 14 che prevede:

  • il Consiglio comunale, a maggioranza, delibera di procedere al riscatto dell’impianto, acquisendone la proprietà e corrispondendo il giusto indennizzo e dà mandato alla Giunta e all’Ufficio Tecnico per gli atti esecutivi;
  • Entro trenta giorni dalla data della deliberazione al proprietario deve essere notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario l’atto, di preavviso;
  • Nei trenta giorni successivi all’avvenuta notifica del preavviso, il proprietario deve redigere lo stato di consistenza dell’impianto comunicandolo immediatamente al Comune che, nei trenta giorni successivi, dovrà comunicare il proprio accordo o le proprie osservazioni;
  • Se il proprietario non provvede, lo stato di consistenza è definito dal Comune entro 120 giorni, e immediatamente comunicato al proprietario che avrà 15 giorni per le proprie contro-deduzioni, in mancanza delle quali lo stato di consistenza si intende accettato; in caso di disaccordo decide un collegio di tre periti;
  • Lo stato di consistenza costituisce la base per determinare l’indennizzo dovuto, ai sensi dell’art. 24 del R.D. 15.10.25 n. 2578 (valore degli impianti tenuto conto del degrado e dedotti i contributi pubblici);
  • La Giunta prende atto di tale valutazione e stabilisce di farne formale offerta al proprietario dichiarando, contemporaneamente, l’acquisizione della proprietà dell’impianto per avvenuto riscatto e fissando una data per la presa di possesso in contraddittorio e con verbale;
  • Se il proprietario accetta l’indennizzo ed effettua la consegna, la questione è chiusa e il Comune può bandire la gara per l’affidamento del servizio (con o senza trasferimento di proprietà), ovvero può costituire una Società strumentale o utilizzare qualche altra forma prevista dall’art. 113 T.U. 267/2000 (nel frattempo la gestione può essere affidata temporaneamente a trattativa privata al precedente gestore o a qualche altro soggetto);
  • Se il proprietario non accetta l’indennizzo, questo viene accantonato a sua disposizione e viene avviata la procedura arbitrale prevista dallo stesso art. 24, comma 7° T.U. municipalizzate; contemporaneamente con ordinanza sindacale il Comune dichiara l’avvenuto riscatto e prende possesso dell’impianto.

Nel calcolo per la valutazione degli impianti occorre tenere nel debito conto il degrado che gli impianti hanno subito nel tempo, lo stato di obsolescenza degli apparecchi di illuminazione e la loro rispondenza alla L.R. 24/03/00, n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”, il rispetto delle attuali normative di sicurezza elettrica (NORME CEI) e prestazionali – illuminotecniche.

Si riporta un esempio di alcuni comuni dove sono state eseguite delle valutazioni di riscatto:  Tabella di confronto con i valori di riscatto degli impianti Enel Sole

Il riscatto degli impianti può risultare più difficoltoso nel caso in cui l’impianto di illuminazione pubblica non sia autonomo, ma alcune sue parti, siano connesse in tutto od in parte all’impianto di distribuzione dell’energia elettrica. Per superare il problema si potrebbe stipulare una convenzione per permettere la gestione provvisoria dell’impianto, in modo tale che il futuro gestore possa avere il consenso all’accesso degli stessi. Tale convenzione consente al Comune di predisporre e attuare o direttamente o tramite l’attuale gestore, tutte quelle operazioni necessarie per provvedere alla separazione degli impianti.

I costi della separazione dovrebbero essere a carico del Comune, il quale ha tratto dei vantaggi economici (minori costi di costruzione) dalla contiguità degli impianti.

Conclusioni

Prima di intraprendere qualsiasi iniziativa legata alla futura gestione degli impianti di illuminazione pubblica, il primo passo che il Comune dovrebbe fare, è quello di acquisire lo stato di consistenza degli impianti conoscendo almeno:

  • PROPRIETA’ DELLA RETE – Proprietà comunale o Proprietà di terzi
  • GESTORE DELLA RETE – Gestione diretta o di terzi
  • NUMERO TOTALE DEI CENTRI LUMINOSI E LORO TIPOLOGIA
  • TIPOLOGIA DEI CIRCUITI DI ALIMENTAZIONE
  • ETA’ MEDIA DEGLI IMPIANTI

Dopo aver determinato la proprietà degli impianti pubblici, l’amministrazione comunale può affidare la gestione dell’intero servizio di illuminazione pubblica a una di queste figure:

  • Azienda municipalizzata o ad ufficio preposto dall’ente comune
  • Azienda a capitale misto (Privato – pubblico) con maggioranza dell’ente comune
  • A terzi

sempre senza tralasciare gli obiettivi primari prefissati dalla Regione Piemonte di adeguamento degli impianti secondo L.R. 24/03/00, n. 31 .
Se si intende avviare l’affidamento a terzi degli impianti di illuminazione pubblica è possibile che questi affrontino per intero l’investimento per l’adeguamento degli impianti alla Legge Regionale n.31/2000; l’investimento in questione si ripagherebbe, nel tempo, con il risparmio economico ottenuto da una ottimizzazione energetica, senza alterare le spese energetiche storiche dell’amministrazione comunale.

In questi casi si consiglia vivamente affidarsi ad uno studio qualificato di provata esperienza nel settore in modo tale che possa affiancarsi all’ufficio tecnico per redigere una completa progettazione delle opere di adeguamento e coordinare in modo corretto la stesura del capitolato per l’affidamento della “Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica, con l’opzione del Finanziamento Tramite Terzi”.

Il Capitolato ottenibile dovrà regolare l’Appalto di Servizi col quale l’Amministrazione Comunale intende affidare l’attività di gestione, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.

Come detto, lo scopo primario di questo tipo di appalto, è il conseguimento dell’obiettivo di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, favorendo inoltre il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e del contenimento dell’inquinamento luminoso.

A questo proposito lo Studio elettrotecnico Torelli opera nel settore dal 1979 ed attualmente sta seguendo la consulenza per la gestione ed ottimizzazione degli impianti di illuminazione pubblica in numerosi comuni.

Tutti coloro che fossero interessati ad approfondire l’argomento potranno richiederci un incontro.

 

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